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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 06.12.1973, Prot. N. 4335/73 CA


Parte attrice Consociatio X
Parte convenuta S. Congregatio pro Clericis
Diocesi Illerden.
Oggetto De collatione beneficiorum
Pubblicazione Apoll 47 (1974) 391-394
LE V, n. 4245
Per 64 (1975) 324-328
P.V. Pinto, La giustizia amministrativa, 341-344
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Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem; suspensio actus impugnati non conceditur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 1455, n. 1; 1466 § 1; 1481;  
Ecclesiae Sanctae I, n. 8; I, n. 18
Massime
1. Privilegia onerosa, quae ius electionis, nominationis vel praesentationis pro quocumque officio vel beneficio non consistoriali vacanti secumferunt, integra manent et de eorum cessatione cum patronis agendum est; sed interim Episcopus dioecesanus potest suspendere exercitium privilegii; quae suspensio, ex iusta causa decreta, non violat ius seu privilegium praesentandi.
2. Iusta causa suspensionis oritur ex motu proprio Ecclesiae Sancate, I, n. 8: «Commissioni Codici Iuris Canonici recognoscendo committitur reformatio systematis beneficialis. Interim curent Episcopi, suis auditis Consiliis presbyterorum, ut provideatur aequae distributioni bonorum, etiam redituum ex beneficiis provenientium». Equidem, «remuneratio clericis tribuenda praecipue eadem requiritur pro omnibus in iisdem adiunctis versantibus, ratione quidem habita tum ipsius muneris naturae, tum temporum locorumque conditionum». Logice sequitur quod Episcopi dioecesani expectare non debeant exitum tractationum cum patronis vel reformationis systematis beneficialis; sed ex nunc possunt et debent normis ordinare distributionem redituum etiam ex beneficiis provenientium, ita ut omnes sacerdotes aequam habeant remunerationem.
3. Recursu reiecto in Congressu, utpote manifeste fundamento carente, instantia pro suspensione exsecutionis impugnatae decisionis in limine reicienda est.
1. I privilegi onerosi, che comportano il diritto di presentazione a qualunque ufficio non concistoriale vacante, rimangono in vigore e di deve trattare della loro cessazione con i patroni; nel frattempo però il Vescovo diocesano può sospendere l’esercizio del privilegio, che, se deciso per giusta causa, non viola il diritto o privilegio di presentazione.
2. Giusta causa di sospensione deriva dal motu proprio Ecclesiae Sancate, I, n. 8: «Si affida alla Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico la riforma del sistema beneficiale. Nel frattempo curino i Vescovi, dopo aver ascoltato i rispettivi consigli presbiterali, di provvedere all’equa distribuzione dei beni, e anche dei redditi provenienti dai benefici». E di fatti «la rimunerazione da dare ai chierici si richiede che soprattutto sia uguale per tutti quelli che si trovano nelle medesime circostanze, tenuto conto sia della natura dell’ufficio stesso sia delle condizioni di tempo e di luogo». Ne segue logicamente che i Vescovi diocesani non debbano attendere l’esito delle trattative con i patroni o della riforma del sistema beneficiale; ma già da ora possono e devono regolare normativamente la distribuzione delle rendite anche provenienti dai benefici, così che tutti i sacerdoti ricevano un’equa rimunerazione.
3. Rigettato in Congresso il ricorso, come manifestamente carente del fondamento, l’istanza di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata è da rigettare in limine.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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