Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 20.06.1977, Prot. N. 7084/75 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Romana
Oggetto Exclaustrationis ad nutum Sanctae Sedis
coram de Fürstenberg
Pubblicazione CpR 59 (1978) 66-73
A. Figliuzzi, Il contenzioso amministrativo relativo ai religiosi prima del CIC 1983. Analisi delle sentenze e indirizzi giurisprudenziali, Romae 2024, 429-443
LE VI, n. 4663
Download
Traduzioni angl., Digest IX, 456-468
it., A. Figliuzzi, Il contenzioso amministrativo relativo ai religiosi prima del CIC 1983. Analisi delle sentenze e indirizzi giurisprudenziali, Romae 2024, 429-443.
Contenuto Non constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 686 § 3
[CIC1917] 639; 639ss.; 643 § 2; 650 § 3; 651ss.; 652 § 3; 660-662;  
REU art. 106
Massime
1. Munus Signaturae Apostolicae commissum circumscriptum est ad cognitionem legitimitatis actus administrativi, praecluso quolibet iudicio circa meritum quaestionis.
2. Processus adhibendus ut religiosae a votis perpetuis imponatur exclaustratio ad nutum nullibi in Codice praescribitur. Praxis tamen in sinu competentis Curiae Romanae Dicasterii inolevit ut idem procedendi modus adhibeatur ac in religiosa dimittenda, minore tamen rigore (in casu constat: a) Superiores in spiritu caritatis omnia media opportuna adhibuisse ut religiosa a suo modo agendi recedere posset; b) formales monitiones datas esse cum dimissionis comminatione; d) religiosae manifestatam fuisse causam secuturae dimissionis et plenam respondendi licentiam datam fuisse; e) Superiorissam Generalem cum suo Consilio, probata incorrigibilitate atque perpensis omnibus adiunctis in bonum sive religiosae sive etiam lnstituti, deliberavisse pro concessione exclaustrationis ad nutum Sanctae Sedis).
3. Ut legitime decernatur exclaustratio ad nutum Sanctae Sedis requiruntur graves causae exteriores, quae religiosae indicandae sunt, necnon incorrigibilitas subiecti. Delicta proprie dicta non requiruntur nec peccata sensu theologico, sed graves causae exteriores, attamen minus graviores quam pro dimissione decernenda (in casu graves causae exteriores exstant ex parte recurrentis, quae per notabile tempus illegitime et arbitrarie perseveravit in sua absentia a domo religiosa: post tot difficultates necnon tot experimenta, saltem haec duo cum certitudine affirmari possunt: a) vita communis impossibilis evasit pro recurrente; b) Institutum ultro admittere non poterat condicionem tam irregularem).
1. Il compito affidato alla Segnatura Apostolica è limitato alla verifica della legittimità dell’atto amministrativo, essendole precluso qualsiasi giudizio circa il merito della questione.
2. In nessun luogo del Codice si prescrive la procedura da seguire per imporre discrezionalmente l’esclaustrazione ad un religiosa di voti perpetui. Tuttavia una prassi è divenuta consuetudinaria presso il competente Dicastero della Curia Romana, così che si usi la stessa procedura per la dimissione di una religiosa, ma con meno rigore (nel caso consta che: a) i Superiori abbiano usato in spirito di carità tutti i mezzi opportuni perché la religiosa potesse recedere dal suo comportamento; b) siano state date formali ammonizioni con la comminazione della dimissione; c) fu manifestata alla religiosa la causa della minacciata dimissione e data la piena facoltà di rispondere; d) la Superiora generale con il suo Consiglio, provata l’incorreggibilità e valutate tutte le circostanze per il bene sia della religiosa sia dell’istituto, abbia deliberato a favore della esclaustrazione a discrezione della Santa Sede).
3. Per decidere legittimamente l’esclaustrazione a discrezione della Santa Sede si richiedono cause gravi esterne, che devono essere indicate alla religiosa, e l’incorreggibilità del soggetto. Non si richiedono delitti in senso proprio né peccati in senso morale, ma grave cause esterne, anche se di minore gravità di quelle per la dimissione (nel caso ci sono gravi cause esterne da parte della ricorrente, che per un tempo notevole ha perseverato illegittimamente e arbitrariamente nella sua assenza dalla casa religiosa: dopo tante difficoltà e tanti tentativi, almeno due cose si possono affermare con certezza: a) la vita comune per la ricorrente è divenuta impossibile; b) l’istituto non poteva ammettere ulteriormente una condizione così irregolare).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=141&lang=IT