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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 08.04.1978, Prot. N. 7607/76 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Mexicana
Oggetto Dispensationis a votis religiosis
coram Carpino
Pubblicazione CpR 60 (1979) 267-274
A. Figliuzzi, Il contenzioso amministrativo relativo ai religiosi prima del CIC 1983. Analisi delle sentenze e indirizzi giurisprudenziali, Romae 2024, 445-457
LE VI, n. 4665
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Traduzioni angl., Digest IX, 470-480
it., A. Figliuzzi, Il contenzioso amministrativo relativo ai religiosi prima del CIC 1983. Analisi delle sentenze e indirizzi giurisprudenziali, Romae 2024, 445-457.
Contenuto Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 63 § 2; 63 § 3;  
[CIC1917] 40 41 45; 1054
Massime
1. Si religiosus vi, metu gravi aut dolo ad indultum saecularizationis petendum inducitur, probato libertatis impedimento, petitio non valet, et inefficax est. Nihilominus Superior non laedit libertatem subditi si ei exponat rationes quae exigunt regressum ad statum laicalem.
2. Requiritur ut saecularizandus indultum saecularizationis a se petitum et receptum, reapse libere acceptet, verbis vel signis. Saecularizatio enim effectiva tunc tantum habetur cum indultum acceptatum est ab indultario et hic acceptationem significat: quod fieri solet per eius subscriptionem.
3. Quoties autem religiosus impugnat sive petitionem indulti saecularizationis, sive eiusdem acceptationem, invictis argumentis demonstrare debet defectum sive cognitionis, sive libertatis, maxime si Superiores utrumque negent. Quoad autem conditiones morbosas quae status depressivos vel alterationes psycopathicas inducunt, tales esse debent quae impediant quominus subiectum libera voluntate et conscientia agat (in casu examini subiectae sunt condiciones sodalis, conclusiones peritales, declarationes Superiorum et testium).
4. Circa clausulam generalem quae in omnibus rescriptis subintelligitur velut conditio essentialis haec statuit can. 40: «In omnibus rescriptis subintelligenda est, etsi non expressa, conditio: Si preces veritate nitantur».
De momento temporis autem quo oporteat ut preces veritate nitantur, perspicua datur regula in can. 41. In rescriptis concessis in forma gratiosa, est momentum quo datae sunt litterae: in aliis, est momentum exsecutionis per exsecutorem necessarium vel voluntarium. Quapropter in rescripto «pro gratia iuxta preces», voluntas petentis exsistere seu perseverare debet usque ad momentum concessionis rescripti; aliis verbis, voluntas supplicantis coniungi debet cum voluntate concedentis, quia Superior non intendit gratiam concedere, ex. gr. dispensationem a votis, religioso qui gratiam non vult. Ac ideo, si religiosus preces porrectas revocat ante concessionem gratiae, rescriptum in forma gratiosa concessum iuxta preces, reapse non est iuxta preces, ideoque non valet (in casu constat de litteris revocatoriis et insimul non constat de revocatione revocationis).
1. Se un religioso è indotto con la forza, il timore grave o il dolo a chiedere l’indulto di secolarizzazione, una volta provato che è mancata la libertà, la domanda non vale ed è inefficace. Ciononostante non lede la libertà del suddito il Superiore che gli esponga le ragioni che richiedono il suo ritorno allo stato laicale.
2. È richiesto che chi deve essere secolarizzato accetti con parole o segni veramente in modo libero l’ indulto di secolarizzazione richiesto e ricevuto. La secolarizzazione infatti è effettiva soltanto quando l’indulto è accettato dal destinatario e questo significa l’accettazione: ciò che avviene di solito attraverso la sua firma.
3. Quando poi il religioso impugna la domanda dell’indulto di secolarizzazionie o la sua accettazione, deve dimostrare con prove irrefutabili una mancanza di conoscenza o libertà, soprattutto se i Superiori neghino entrambi. Quanto poi alla situazione di malattia che induce stati depressivi o alterazioni psicopatiche, devono essere tali da impedire che il soggetto agisca con libera volontà e conoscenza (nel caso sono state esaminate le condizioni del sodale, le conclusioni dei periti, le dichiarazioni dei Superiori e dei testimoni).
4. Circa la clausola generale che in tutti i rescritti si sottintende come condizione essenziale, il can. 40 stabilisce: «In tutti i rescritti si deve ritenere sottintesa, anche se non espressa, la condizione: Se la domanda è fondata sulla verità».
Quanto poi al momento nel quale è necessario che la domanda si fondi sulla verità, il can. 41 dà una regola chiara. Nei rescritti concessi in forma graziosa, è il momento nel quale è data la lettera: negli altri, il momento dell’esecuzione attraverso l’esecutore necessario o volontario. Pertanto nel rescritto «a favore della grazia secondo la domanda», la volontà del richiedente deve esistere o perseverare fino al momento della concessione del rescritto; in altre parole, la volontà del richiedente deve sovrapporsi alla volontà del concedente, perché il Superiore non intende concedere la grazia, per esempio della dispensa dai voto, al religioso che non vuole la grazia. E quindi se prima della concessione della grazia il religioso revoca la domanda presentata, il rescritto concesso in forma graziosa secondo la domanda, in realtà non risulta secondo la domanda, e perciò non vale (nel caso consta di una lettera di revoca e pure non consta della revoca della lettera).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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