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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 11.03.2013, Prot. N. 47313/12 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Sustentationis
Pubblicazione IE 27 (2015) 114-117; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 223-226
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 223-226; it., IE 27 (2015) 114-117
Contenuto Recursus in limine reicitur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 281; 1350 § 1; 1734; 1737 § 2
Massime
1. Competens Curiae Romanae Dicasterium nullam legem violat, recursum reiciens ob remonstrationem omissam ac recursum hierarchicum terminis elapsis propositum.
2. Ad ius ad sustentationem de quo in can. 1350, § 1 vindicandum, clericus assidue probare debet se inopia laborare.
1. Il competente Dicastero della Curia Romana non viola la legge se rigetta un ricorso perché è stata omessa la rimostranza e il ricorso gerarchico è stato proposto fuori termini.
2. Per rivendicare il diritto al sostentamento di cui al can. 1350, § 1, il chierico deve provare in ogni momento di essere in povertà.
 tedesco - francese - portoghese
Commenti J. Canosa, «Aspetti dello statuto giuridico dei chierici trattati in due decisioni della Segnatura Apostolica», IE 27 (2015) 117-124

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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