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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 27.11.1982, Prot. N. 13954/82 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Romana
Oggetto Dimissionis
Pubblicazione ME 108 (1983) 290-291
LE VI, n. 4936
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Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem.
Note Cf. etiam prot. n. 10896/79 CA
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 696; 697
Massime
1. Aliquae perturbationes animi propter continuam contentionem cum Superioribus ob proprias inoboedentias necnon propter exitum negativum recursuum ab eadem interpositorum, et proinde propter necessitatem derelinquendi domum et statum religiosum, considerari nequeunt in ordine ad minuendam responsabilitatem vel imputatibilitatem gravium culparum ad dimissionem quod attinet (in casu nullus Superior dubitavit de responsabilitate Sororis, quae ceterum, extra domum et communitatem, bene fungitur muneribus magistrae in scholis publicis, et disponit de pecunia aliisque bonis).1. Alcuni disturbi dovuti al continuo conflitto con i Superiori per le proprie disobbedienze e per l’esito negativo dei ricorsi da lei stessa proposti, e di seguito per la necessità di lasciare la casa e l’istituto religioso, non possono essere considerate cause attenuanti della responsabilità o dell’imputabilità delle gravi colpe previste per la dimissione (nel caso nessun Superiore ha dubitato della responsabilità della Suora, che peraltro, fuori della casa e della comunità, svolge bene le funzioni di insegnante nelle scuole pubbliche, e dispone bene del denaro e degli altri beni).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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