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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 30.04.1985, Prot. N. 15573/83 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Oggetto Dimissionis
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 159-164
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 159-164
Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 696
[CIC1917] 649; 650 § 3; 657; 1534 § 2; 2195
Massime
1. Can. 1534, § 2, praescriptum invocari nequit ad inoboedientiam sodalis excusandam, quippe quod tribus condicionibus subest: alienatio de qua sit invalida; agatur de alienatione bonorum alicuius ecclesiae; agatur de clerico, qui ratione officii vel beneficii in determinata ecclesia, ex invalida alienatione timet damnum oeconomicum sibi obventurum.
2. Tria delicta de quibus in can. 649 esse possunt: actio coram tribunali civili ad obtinendam declarationem nullitatis cuiusdam alienationis a legitimis Superioribus rite peractae; gravis et persistens inoboedientia praecepto formali revocandi praefatam actionem a Superioribus imposito; gravis et persistens inoboedientia praecepto formali, vi voti oboedientiae, a legitimis Superioribus imposito, translationis nempe.
1. Il prescritto del can. 1534, § 2, non può essere invocato per scusare la disobbedienza di un sodale; esso infatti soggiace a tre condizioni: l’alienazione de qua sia invalida; si deve trattare di un’alienazione dei beni di una chiesa; si deve trattare di un chierico che, in ragione dell’ufficio o del beneficio in una determinata chiesa, teme per sé un danno economico futuro da quella invalida alienazione.
2. I tre delitti dei quali nel can. 649 possono essere: l’azione di fronte al tribunale civile per ottenere la dichiarazione di nullità di una alienazione legittimamente effettuata dai legittimi Superiori; la grave e persistente disobbedienza al precetto formale di revocare la precedente azione imposto dai Superiori; la grave e persistente disobbedienza al precetto formale imposto, in forza del voto di obbedienza, dai legittimi Superiori, ossia di trasferirsi.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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