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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 13.06.1987, Prot. N. 12230/80 CA


Parte attrice Exc.mus Ordinarius X
Parte convenuta Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Legionen.
Oggetto Restitutionis depositi
coram Stickler
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 187-202
P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico, 491-495
REDC 47 (1990) 269-274
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 187-202
Contenuto Constat de violatione legis in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 36; 1290
[CIC1917] 50; 1529
Massime
1. Quando agitur de contractu depositi, quis sit deponens et quis sit depositarius bonorum, et quaenam iura regant huiusmodi contractum, applicatur sive ius veteris Codicis Iuris Canonici in can. 1529 sive ius novi Codicis in can. 1290, quod iisdem fere verbis canonizat ius civile territorii in quo contractus stipulatur (in casu de bonis agitur cuiusdam monasterii titulo depositi Musaeo dioecesano concessis).
2. Actus administrativus, quo bona quaedam mobilia ex titulo proprietatis vel donationis conceduntur, stricte interpretandus est secundum can. 50 veteris CIC et can. 36 novi CIC. Quod ergo expresse non conceditur, non comprehenditur in iure translationis.
3. Nec alio quodam titulo bona postea ad patrimonium transferuntur, si declaratio ad rem tempore suspecto et quasi fraudulenter fit, nec ceterum eadem declaratio numquam actum novae transmissionis patrimonii constituit neque constituere potest, cum indigeat, ratione qualitatis et pretii bonorum pro alienatione, permissione Sanctae Sedis quae numquam qua talis postulata et ideo numquam reapse concessa est; de qua ceterum nemo cogitabat.
1. Quando si tratta di un contratto di deposito, ossia chi sia il depositante e il depositario dei beni, e quale diritto regga un tale contratto, si applica sia il can. 1529 del Codice previgente sia il can. 1290 del Codice vigente: entrambi con quasi le medesime parole canonizzano ilo diritto civile del territorio nel quale il contratto è stipulato (nel caso si tratta di beni di un monastero concessi in deposito al museo diocesano).
2. L’atto amministrativo, con il quale si concedono alcuni beni mobili in proprietà o donazione, si deve interpretare in senso stretto secondo il can. 50 del previgente Codice e il can. 36 del vigente. Ciò che espressamente non è concesso, non è compreso nel diritto di trasferimento.
3. Né per altro titolo dei beni poi si trasferiscono in proprietà, se la dichiarazione al riguardo è fatta in tempo sospetto e come in modo fraudolento;, né peraltro la medesima dichiarazione mai costituisce e può costituire atto del nuovo trasferimento di proprietà, dal momento in ragione della natura e del prezzo dei beni sia necessario per l’alienazione il permesso della Santa Sede, mai chiesto e mai concesso: nessuno infatti pensava al permesso.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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