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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 15.04.1989, Prot. N. 16617/84 CA


Parte attrice «Cofradía de N.S. de Sonsoles»
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Diocesi Abulen.
Oggetto Iurium
coram Stickler
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 569-602
REDC 48 (1991) 308-319
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 569-602
Contenuto Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Note Cf. Decretum Exc.mi Episcopi, diei 14. sept. 1981 et Decreta Congregationis dierum 18. iul. 1984 et 30. nov. 1990: REDC 48 (1991) 320-323.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 4; 76 § 2; 84; 157; 298-329; 317 § 1; 319; 556; 557 § 1; 563; 564; 565; 572; 1584; 1585
[CIC1917] 60; 63 § 2; 70; 71; 72 § 3; 77; 78; 78 § 1; 80 § 3; 83 § 2; 84; 708; 716 § 1; 717 § 1; 717 § 2;  
Ecclesiae Sanctae n. 18 § 1; n. 18 § 2
Massime
1. Exsistentia privilegii rite comprobari debet. Cum autem de antiquis praesertim privilegiis certitudo authenticitatis et integritatis non semper absque ullo dubio obtineri possit, a Codice statutum est quod possessio centenaria vel immemorabilis praesumptionem inducit concessi privilegii (cf. can. 76, § 2), quae praesumptio, a lege statuta (cf. can. 1584), onus probandi contrarium imponit ei, qui privilegium negat (cf can. 1585).
2. Abrogatio vel derogatio privilegii, a Summo Pontifice concessi, solummodo per ipsum vel ab eius delegatis necnon per Concilia oecumenica fieri potest. Explicita abrogatio privilegiorum omnium, etiam confraternitatibus concessorum, per Concilium Tridentinum facta est in omnibus, quae eas a visitatione et a reddenda ratione de uso et
administratione bonorum ab Ordinario loci eximebant (cf. sess. XXII, cc. 8 et 9 de ref.).
Contra omnia ergo huiusmodi iura Ordinarii loci nulla exemptio ratione privilegii Pontificii a confraternitatibus invocari potest.
3. Utrum privilegium quod confraternitati electionem vel praesentationem Rectoris et Cappellanorum attribuit, sustineatur an abrogatum sit, responsio erit affirmativa i.e. pro valore privilegii, si istud onerosum est, quia tantum privilegia onerosa a legislatione communi hac in materia (cf. motu proprio Ecclesiae Sanctae, n. 18) sustinentur (in casu, ex historia confraternitatis, ex eius activitate, sed praesertim ex ipso textu Bullae fundationis apparet, onera sustinenda rationem eius exsistentiae constituisse et dispositiones Pontificiae ac privilegia hunc in finem i.e. ad haec onera sustinenda data esse: ad sustentationem nempe et reparationem aedium ad cultum marialem fovendum atque ad opera caritatis mediante hospitio et nosocomio in favorem pauperum et peregrinorum exercenda).
1. L’esistenza di un privilegio si deve legalmente comprovare. Siccome però non sempre si può ottenere oltre ogni dubbio la certezza dell’autenticità e integrità soprattutto degli antichi privilegi, dal Codice è stato stabilito che il possesso da cento anni o da tempo immemorabile induce la presunzione che il privilegio è stato concesso (cf. can. 76, § 2); questa presunzione stabilita dalla legge (cf. can. 1584) impone a chi nega il privilegio di provare il contrario (cf. can. 1585).
2. L’abrogazione o la deroga di un privilegio concesso dal Sommo Pontefice può avvenire solo dal medesimo Sommo Pontefice o da suoi delegati o da concili ecumenici. L’esplicita abrogazione di tutti i privilegi, anche di quelli concessi alle confraternite, è avvenuta da parte del concilio di Trento, per tutti quelli che esimevano dalla visita e dalla rendicontazione dell’uso e dell’amministrazione dei beni di fronte all’Ordinario del luogo (cf. sess. XXII, cc. 8 et 9 de ref.). Pertanto le confraternite non possono invocare alcuna esenzione in forza di privilegio pontificio contro questi diritti dell’Ordinario del luogo.
3. Se il privilegio che concede ad una confraternita l’elezione o la presentazione del rettore e dei cappellani, si sostenga o sia stato abrogato, la risposta sarà affermativa ossia a favore del privilegio, se il privilegio è oneroso: soltanto infatti i privilegi onerosi sono conservati dalla legislazione comune in materia (cf. motu proprio Ecclesiae Sanctae, n. 18); (nel caso, dalla storia della confraternita, dalla sua attività, ma soprattutto dallo stesso testo della Bolla di fondazione appare che gli oneri da adempiere hanno costituito la stessa ragione della sua esistenza e che le disposizioni pontificie e i privilegi sono stati dati per questo fine, ossia per sostenere questi oneri, cioè per la conservazione e la riparazione degli edifici per la promozione del culto mariano e per l’esercizio delle opere di carità nell’ospizio e nel nosocomio in favore di poveri e pellegrini).
Commenti REDC 48 (1991) 307-309

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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