Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 20.04.1991, Prot. N. 20012/88 CA


Parte attrice «Armée de Marie»
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Diocesi Quebecen.
Oggetto Iurium
coram Gantin
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 617-637
IDE 104 (1993) II, 3-9
Download
Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 617-637
gall., SC 25 (1991) 409-415
Contenuto De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Non constat de nullitate decreti. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 19; 50; 51; 320 §§ 2-3; 326 § 1; 1505; 1589 § 1
NS artt. 112-116; art. 115; art. 126
Massime
1. Iuxta constantem praxim Signaturae Apostolicae, si fit recursus ad Collegium adversus decretum reiectionis in Congressu latum, quaestio ad Collegium defertur in statu quo inveniebatur ante Congressum, additis dumtaxat recursu et replicatione Promotoris iustitiae.
2. Quae praxis denegatione iuris defensionis accusari nequit; nam secus ac pro reiectione libelli in iudicio contentioso ordinario (cf. can. 1505), ampla fit discussio in contradictorio antequam Congressus decernit utrum recursus admittendus sit ad disceptationem coram Collegio an reiciendus quia manifeste ipse caret fundamento; insuper si fit recursus ad Collegium adversus decretum reiectionis in Congressu latum, iudicium manet in eodem gradu (habetur recursus ad Collegium adversus decisionem eiusdem Praesidis) atque agitur de eodem obiecto.
3. Exorta incidentali quaestione in recursu contentioso administrativo applicatur praescriptum can. 1589, § 1, iuxta quod iudex, «recepta petitione et auditis partibus, expeditissime decernat utrum proposita incidens quaestio fundamentum habere videatur et nexum cum principali iudicio, an vero sit in limine reicienda [...]». Si iudex, auditis partibus, decernit propositam incidentem quaestionem fundamento non gaudere, eamque ideo in limine reiciendam esse, evidenter laesio iuris defensionis non habetur, cum agatur de legitimo exercitio potestatis iudicialis.
4. Suppressio consociationis in iure canonico nullo modo est poena. Qua de re sufficit procedura de qua in can. 50.
5. De violatione praescripti can. 50 sermo fieri nequit si auctoritatem competentem constat de facto exquisivisse necessarias notitias et probationes, interpellato ad rem quoque competenti Curiae Romanae Dicasterio, atque tempestive monuisse per epistulas consociationem.
6. Quoad actionem quae in grave damnum cedit doctrinae (cf. can. 326, § 1), ipsa Congregatio pro Doctrina Fidei iudicium protulit circa gravia pericula doctrinalia atque possibilitatem supprimendi consociationem, nisi ipsa ab bonam frugem sese reciperet, prospexit; Moderatores autem consociationis subscribere intra terminum statutum documentum ad rem ab Episcopo paratum recusaverunt.
7. Superior hierarchicus, qui de recursu videt, gaudet ampla potestate, de qua in can. 1739; eidem minime imponitur disceptatio in contradictorio cum recurrente; sufficit ut recurrens possit offerre rationes suas atque hae rationes sedulo examinentur; satis est ut in decisione summarie exponantur rationes motivae (cf. can. 51); nullimode Superiori imponitur vetitum adducendi novas rationes motivas, eo vel magis si hoc fit attentis documentis oblatis.
8. Satis est ut ex rationibus in decreto allatis ipsa decisio sufficienter fundata appareat.
1. Secondo la costante prassi della Segnatura Apostolica, se si fa ricorso al Collegio contro il decreto di rigetto emanato nel Congresso, la questione viene deferita al Collegio nello stato nel quale si trovava prima del Congresso, aggiunti solo il ricorso e la replica del Promotore di giustizia.
2. Questa prassi non può essere accusa di negare il diritto di difesa; infatti diversamente che per il rigetto del libello nel giudizio contenzioso ordinario (cf. can. 1505), avviene un’ampia discussione in contradittorio prima che il Congresso decide se il ricorso sia da ammettere alla discussione di fronte al Collegio o sia da rigettare perché manca manifestamente di fondamento; inoltre si si fa ricorso al Collegio contro il decreto di rigetto emanato nel Congresso, il giudizio rimane nel medesimo grado (si ha ricorso al Collegio contro la decisione dello stesso presidente) e si tratta dello stesso oggetto.
3. Se nel ricorso contenzioso amministrativo sorge una questione incidentale, si applica il prescritto del can. 1589, § 1, secondo il quale il giudice, «Il giudice, accolta la domanda e udite le parti, decida con la massima celerità se la questione incidentale proposta sembri aver fondamento ed essere connessa al giudizio principale, oppure se la si debba respingere fin da principio [...]». Se il giudice, udite le parti, decide che la questione incidentale proposta non goda di fondamento, e perciò deve essere rigettata in limine, evidentemente non si ha lesione del diritto di difensa; si tratta infatti di esercizio legittimo della potestà giudiziale.
4. La soppressione di una associazione in diritto canonico non è in alcun modo una pena. Per questo basta la procedura di cui al can. 50.
5. Non si può parlare di violazione del prescritto del can. 50 se consta che l’autorità competente di fatto abbia chiesto le necessarie notizie e prove, interpellato al riguardo anche il competente Dicastero della Curia Romana, e tempestivamente abbia ammonito per lettera l’associazione.
6. Quanto all’attività che ricada in grave danno della dottrina (cf. can. 326, § 1), la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato un giudizio circa i gravi pericoli dottrinali e ha prospettato la possibilità di sopprimere l’associazione, a meno che essa non cambiasse posizione; i Moderatori invece dell’associazione hanno rifiutato di sottoscrivere entro il termine stabilito il documento preparato al riguardo dal Vescovo.
7. Il Superiore gerarchico, che definisce il ricorso, gode di ampia potestà, di cui al can. 1739; non gli si impone assolutamente la discussione in contraddittorio con il ricorrente; è sufficiente che il ricorrente possa offrire le sue ragioni e che queste siano diligentemente esaminate; è sufficiente poi che nella decisione le ragioni motive siano sommariamente esposte (cf. can. 51); non è assolutamente vietato al Superiore di addurre nuove ragioni motive, soprattutto se ciò avviene a partire dai documenti presentati.
8. Basta che tra le ragioni addotte nel decreto ve ne siano per le quali la decisione risulti sufficientemente fondata.
Commenti R. Pagé, «La Signature apostolique et la suppression du statut canonique de l’Armée de Marie», SC 25 (1991) 403-408

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=104&lang=IT