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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 12.09.1991, Prot. N. 21191/89 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Oggetto Dimissionis religiosi
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 230-236
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 230-236
Contenuto Recursus non admittitur.
Note Cf. etiam prot. n. 15721/83 CA.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 696 § 1; 1321
Perfectae caritatis n. 14;  
Evangelica testificatio nn. 23-28
Massime
1. Praecedenti dimissione ab instituto illegitima decreta, sodalis haud absolvitur ab obligatione legitimis praeceptis Superiorum obtemperandi.
2. Circumstantiae attenuantes, ex quibus praecedens dimissio illegitima declarata est, amplius non habentur, ita ut nunc non appareant motiva dubitandi de gravi imputabilitate inoboedientiae (in casu, inter alia, defuit periculum dissolutionis consociationis cuiusdam, iamnunc fundationis autonomae, atque non exhibentur recentes interventus Auctoritatum ecclesiasticarum in favorem operae sodalis).
3. Praescriptum can. 51 in decretis competentis Curiae Romanae Dicasterii sedulo servatum est, nam motiva decisionis in iisdem summarie saltem expressa sunt.
Cf. maximae prot. n. 21191/89 CA - DD.
1. Dichiarata illegittima la precedente dimissione dall’istituto, il sodale non viene sciolto dall’obbligo di obbedire ai legittimi precetti dei Superiori.
2. Le circostanze attenuanti, per le quali la precedente dimissione è stata dichiarata illegittima, non ci sono più, cosicché non ci sono ora ragioni per dubitare della grave imputabilità della disobbedienza (nel caso, tra l’altro, è venuto meno il pericolo di scioglimento di una associazione, oramai fondazione autonoma, e non si presentano recenti interventi di Autorità ecclesiastiche in favore dell’opera del sodale).
3. Il prescritto del can. 51 nei decreti del competente Dicastero della Curia Romana è stato diligentemente osservato, in quanto in essi i motivi della decisione sono almeno sommariamente espressi.
Cf. massime prot. n. 21191/89 CA - DD.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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