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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 06.12.1993, Prot. N. 24048/93 CA


Parte attrice X et Y
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 467-475
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 467-475
it., G. Parise, La giurisprudenza, 366-370
Contenuto Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 121; 515 § 2; 1222 § 2
Massime
1. Praescriptum can. 121 nullum momentum habet ad ipsum factum unionis paroeciarum quod attinet.
1. Il prescritto del can. 121 non ha rilevanza riguardo al fatto dell’unione di più parrocchie.
2. Iura, de quibus sermo est in can. 1222, § 2, non praesumuntur, sed de eorum concessione vel admissione ex parte competentis auctoritatis ecclesiasticae legitime constare debet.
2. I diritti dei quali si fa menzione nel can. 1222, § 2 non si presumono, ma deve constare legittimamente della loro concessione o ammissione da parte della competente autorità ecclesiastica.
3. Gravis ratio de qua in can. 1222, § 2 esse potest periculosa ecclesiae condicione, quae sanari nequeat sine magnis expensis, quas Episcopus nimis onerosas esse censet.
3. Grave ragione di cui al can. 1222, § 2 può essere la condizione pericolosa della chiesa alla quale non si possa provvedere senza grandi spese, che il Vescovo giudica essere troppo onerose.
4. Ecclesia paroecialis non nimis ab ecclesia reducta in usum profanum distat et insuper alia ecclesia prope habetur, quam ob rem ex eius reductione animarum bonum nullum verum detrimentum capit (in casu si et quatenus detrimentum boni animarum habeatur, id non Episcopo, sed ipsis recurrentibus eorumque asseclis ob eorum ineptum modum agendi tribuendum est; nam ipsi in casu una ex parte legislationem canonicam quoad dominium bonorum paroeciarum pertinaciter spernunt et nihilominus ad Ecclesiae iustitiam provocant ut videat de asserta violatione legis canonicae).
4. La chiesa parrocchiale non è molto distante dalla chiesa ridotta ad uso profano e inoltre c’è un’altra chiesa vicino; per questo dalla riduzione della chiesa il bene delle anime non ha alcun reale danno (nel caso, se e per quanto si abbia danno del bene delle anime, ciò è da imputare non al Vescovo, ma agli stessi ricorrenti e ai loro seguaci, a motivo del loro comportamento improprio; infatti essi da un lato calpestano ostinatamente la legislazione canonica che riguarda la proprietà dei beni delle parrocchie e dall’altra ricorrono alla giustizia della Chiesa perché veda della asserita violazione della legge canonica).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini