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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 24.04.1999, Prot. N. 23966/93 CA


Parte attrice Santas Casas de Misericórdia de Algarve
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Diocesi Pharaonen.
Oggetto De natura publica Misericordiarum dioecesis Pharaonen
coram Davino
Pubblicazione Portugaliae Monumenta Misericordiarum, vol. 9, t. II, Lisboa 2011, 342-345
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Traduzioni lus., Portugaliae Monumenta Misericordiarum, cit., 345-347
Contenuto Non constare de violatione legis.
Note Cf. etiam Portugaliae Monumenta Misericordiarum, cit., doc. 370, pp. 338-342.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 312-320
Massime
1. Obiectum iudicii apud Signaturam Apostolicam est legis violatio vel in procedendo, seu quod attinet ad elementa formalia actus administrativi, circa auctorem nempe et circa formam qua actus praeparatur et exprimitur, vel in decernendo, seu quod attinet ad elementa materialia eiusdem actus prout et quatenus a lege requisita.
1. Oggetto di giudizio presso la Segnatura Apostolica è la violazione della legge o in procedendo, ossia per quanto riguarda gli elementi formali dell’atto amministrativo, circa per l’appunto l’autore e la forma con la quale l’atto è preparato e espresso, o in decernendo, ossia per quanto riguarda gli elementi materiali del medesimo atto se e in quanto richiesti dalla legge.
2. Consociationes exsistentes ante Codicem anno 1983 promulgatum, seposita nominis quaestione – privati nempe vel publici – suam servant condicionem quam de facto et quoad substantiam iam habuerant.
2. Le associazioni esistenti prima della promulgazione del Codice del 1983, tralasciata la questione della denominazione – privata per l’appunto o pubblica – mantengono la propria condizione che di fatto e quanto alla sostanza possedevano prima.
3. Nemini licet, nec auctoritati ecclesiasti¬cae, consociationibus qualificationem tribuere quae anteactae condi¬cioni prorsus contradicat. Pari modo consocia¬tionis non est arbitrarie et ad nutum suum mutare naturam ob fines qui intrinseci haud sunt consociationis ipsius substan¬tiali vitae, prout ex historia clare desumi possit et debeat.
3. A nessuno, neppure all’autorità ecclesiasti¬ca, è lecito attribuire alle associazioni una qualificazione che contraddica in pieno alla loro condizione precedente. Allo stesso modo non è proprio dell’associazione non mutare arbitrariamente e a sua discrezione la propria natura per finalità che non sono intrinseche all’essenza della vita della medesima associazione, come si può e si deve chiaramente desumere dalla storia.
4. Publica consociationum natura desumi potest si: 1) labentibus saeculis auctoritas ecclesiastica momentum haud parvum habuisse constat in vita, evolutione et itinere Misericordiarum ipsarum; 2) opera quae Misericordiae exercuerunt et quae Misericordias ipsas distinguunt ea sunt quae iuxta Codicem vigentem publicae consociationes exercere possunt.
4. La natura pubblica delle associazioni si può desumere se consta che: 1) nel corso dei secoli l’autorità ecclesiastica ha avuto un ruolo non secondario nella vita, nell’evoluzione e nel percorso delle stesse Misericordie; 2) le opere che le Misericordie esercitarono e le distinguono sono quelle che secondo il Codice vigente (1983) possono esercitare le associazioni pubbliche.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini