Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 09.12.2013, Prot. N. 47516/13 CA


Parte attrice Rev.dus N.
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis cappellani militaris
Pubblicazione Apoll 88 (2015) 415-416
Download
Traduzioni it., Apoll 88 (2015) 417-419
Contenuto Recursum in limine reicitur.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 193 § 2; 1740-1747; 1741, n. 1; 1741, n. 3
Massime
1. Procedura in parochis amovendis ad normam cann. 1740-1747 adhibita in amovendo cappellano militari, praescriptis quoque can. 193, § 2 plene satisfacit, iuxta pernotum adagium «quod abundat non nocet».
1. L’uso nella rimozione di un cappellano militare della procedura per la rimozione dei parroci a norma dei cann. 1740-1747, soddisfa pienamente anche ai prescritti del can. 193, § 2, secondo il notissimo adagio «ciò che è in più non nuoce».
2. Iuxta communem iurisprudentiam illegitimitas decreti impugnati declarari nequit si una saltem ratio allata par ferendo decreto probata est.
2. Secondo la comune giurisprudenza un decreto non può essere dichiarato illegittimo se sia provata almeno una ragione addotta che sia proporzionata all’emanazione del decreto.
3. Ad proceduram administrativam seu disciplinarem de qua in cann. 1740-1747 non spectat delicta persequi poenasque infligere nec de asserta illegitima laesione bonae famae investigare.
3. Non appartiene alla procedura amministrativa o disciplinare di cui ai cann. 1740-1747 perseguire delitti e infliggere pene, e neppure investigare di una asserita illegittima lesione della buona fama.
4. Bonae existimationis amissio penes personas probas et graves, uti ceterum omnes causae de quibus in can. 1741, censetur par ad amotionem, quin ad rem de culpa gravi ipsius Viri amovendi quid referat.
4. La perdita della buona stima presso persone oneste e serie, come d’altronde tutte le altre cause di cui nel 1741, è idonea alla rimozione, senza che al riguardo importi della colpa grave di colui che dev’essere rimosso.
5. Personae, penes quas bona existimatio amissa est, non numerantur sed ponderantur, uti apprime ex praescripto can. 1741, n. 3 apparet, praesertim cum bonae existimationis amissio quodam documento nitatur (in casu registrationibus magnetophonicis descriptis).
5. Le persone presso le quali la buona stima è persa, non si contano, ma si valutano, come appare chiaramente dal prescritto del can. 1741, n. 3, soprattutto se la perdita della buona stima si fondi su un documento (nel caso su trascrizioni di registrazioni magnetofoniche).
 tedesco - francese - portoghese
Commenti C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 88 (2015) 425-438

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini