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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 18.03.2006, Prot. N. 32108/01 CA


Parte attrice Exc.mus Episcopus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Exercitii ministerii sacerdotalis
coram Cacciavillan
Pubblicazione IE 23 (2011) 651-658; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 59-70
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Traduzioni angl.:W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 59-70; it., IE 23 (2011) 651-658
Contenuto Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 220; 764; 974 § 1; 1737
PB Art. 52; Art. 158
Massime
1. Terminus peremptorius computatur die quo recursus hierarchicus Dicasterio rite missus est, non autem die quo recursus hierarchicus apud idem Dicasterium pervenit;
1. Il termine perentorio si calcola dal giorno nel quale il ricorso gerarchico è debitamente inviato al Dicastero e non dal giorno nel quale il ricorso perviene allo stesso Dicastero;
2. Dicasterium Curiae Romanae competens, etiamsi recursus extra terminum peremptorium proponitur, nihilominus adhuc pro propria discretione de eo ex officio videre valet;
2. Anche se il ricorso è proposto fuori del termine perentorio, il competente Dicastero della Curia Romana ciononostante può ugualmente giudicare il ricorso ex officio a propria discrezione;
3. Attento art. 52 Const. Ap. Pastor bonus de Congregationis pro Doctrina Fidei competentia circa graviora delicta contra mores, quae ipsi delata fuerint, una cum artt. 112, § 2 et 121, § 1 Ordinationis generalis Romanae Curiae anni 1992 (cf. artt. 128, § 2 et 137, § 1 Ordinationis anni 1999), satis constare de Congregationis pro Clericis incompetentia (casus quodam saltem modo iam delatus erat ad Congregationem pro Doctrina Fidei, cuius exclusiva competentia in re interea per M.P Sacramentorum sanctitatis tutela firmata erat);
3. Considerato l’art. 52 della costituzione apostolica Pastor bonus aulla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede sui delitti più gravi contro i costumi, che siano ad essa deferiti, insieme con gli artt. 112, § 2 et 121, § 1 del Regolamento Generale della Curia Romana dell’anno 1992 (cf. artt. 128, § 2 et 137, § 1 Regolamento dell’anno 1999), consta della incompetenza della Congregazione per il Clero (il caso era stato almeno deferito in qualche modo alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la cui competenza esclusiva sulla materia nel frattempo era stata confermata dal M.P Sacramentorum sanctitatis tutela);
4. Episcopus, de recursu certior factus, a Dicasterio Curiae Romanae ad rem auditus est, quin sit necessarium ad recursum hierarchicum definiendum ut Episcopo exemplar documentationis exhibitae vel eius summarium notificetur;
4. Il Vescovo, avvertito del ricorso, si ritiene nel caso ascoltato dal Dicastero della Curia Romana, senza che sia necessario per la definizione del ricorso gerarchico che gli sia notificato l’esemplare della documentazione esibita o il suo sommario;
5. Decisio qua, v.g., a competenti auctoritate collatio officii ecclesiastici recusatur ob defectum idoneitatis candidati vel facultas sive praedicandi (cf. can. 764) sive ad confessiones audiendas (cf. can. 974, § 1) revocatur, haudquaquam est irrogatio poenae, ad quam requiritur certitudo moralis de delicto graviter imputabili patrato, sed decisio disciplinaris non poenalis, quae ob dubium positivum et probabile circa clerici ad rem idoneitatem ferri potest;
5. La decisione con la quale, p.e., la competente autorità rifiuta la provvista di uffici ecclesiastici a causa della mancata idoneità del candidato o revoca la facoltà di predicare (cf. can. 764) o di confessare (cf. can. 974, § 1), non è l’inflizione di una pena, per la quale si richiede la certezza morale di un delitto gravemente imputabile commesso, ma la decisione disciplinare non penale, che si può dare per il dubbio positivo e probabile della inidoneità del chierico al riguardo;
6. De conformitate diocesanae cuiusdam rationis procedendi conformitate cum lege universali videre Pontificio Consilio de Legum Textibus (cf. art. 158 Const. Ap. Pastor bonus) competit, quod attinet v.g. ad dubium positivum et probabile circa idoneitatem argumentis obiectivis fundatum, ad compositionem examinis indolis psychologicae cum iure uniuscuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam (cf. can. 220) necnon ad normas canonicas quibus vetitum generale liturgiae publice exercendae innitatur.
6. È il Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi competente a vedere della conformità alla legge universale (cf. art. 158 cost. ap. Pastor bonus), per quanto riguarda, per esempio, al fatto che il dubbio positivo e probabile sull’idoneità sia fondato su argomenti oggettivi, alla conformità dell’esame psicologico con il diritto di ogni persona alla difesa della propria intimità (cf. can. 220) come pure alle norme canoniche che fondino il divieto generale di celebrare in pubblico la liturgia.
Commenti P. Buselli Mondin, «Il diritto di difesa in ambito disciplinare», IE 23 (2011) 668-686.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini