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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 02.12.2006, Prot. N. 33358/02 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Vallini
Pubblicazione Apoll 84 (2011) 469-473
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 439-449
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 439-449; it., Apoll 84 (2011) 474-478
Contenuto De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 665; 696 § 1; 697, nn. 2-3; 698; 699
Massime
1. Pertinax inoboedientia praescripto vi oboedientiae imposito paroeciam relinquendi et in domum religiosam revertendi, quippe quod in se haud «legibus divinis vel constitutionibus Instituti manifesto adversatur» nec «malum grave et certum secumfert» (Paulus PP. VI, Adhort. Apost. Evangelica testificatio, diei 29 iunii 1971, n. 28) vel pro fidelibus paroeciae vel pro ipso sodale, causa legitima dimissionis exstat.
1. La pertinace disobbedienza alla disposizione imposta in forza del voto di obbedienza di lasciare la parrocchia e di ritornare nella casa religiosa, in quanto non è «manifestamente contraria alla legge divina e alle costituzioni dell’istituto» né «comporta un male grave e certo» (Paolo PP. VI, Esort. Apost. Evangelica testificatio, 29 giugno 1971, n. 28) sia per i fedeli della parrocchia sia per lo stesso religioso, è causa legittima di dimissione.
2. Pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi et illegitima absentia, de qua in can. 665, § 2, per ultra semestre protracta, in se constituunt causas graves ob quas sodalis dimitti potest, ad normam can. 696, § l, quin relevet assertus defectus scandali et damni communionis ecclesialis ex modo agendi religiosi.
2. La pertinace disobbedienza alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave e l’illegittima assenza, di cui al can. 665, § 2, protratta per oltre un semestre, costituiscono da sé sole cause gravi per le quali il religioso può essere dimesso a norma del can. 696, § l, senza che rilevi l’assenza di scandalo e di danno alla comunione ecclesiale per il modo di agire del religioso.
3. Sodalis per se ius non habet ad assistentiam advocati in procedura dimissionis coram instituto peragenda, sed nihil obstat quominus Superiores eidem huiusmodi facultatem concedant (quae in casu data est at ea religiosus usus non est).
3. Il religioso per sé non ha diritto all’assistenza dell’avvocato nella procedura di dimissione che si svolge nell’istituto, ma niente impedisce che i Superiori concedano questa facoltà al religioso (come nel caso è avvenuto, senza che il medesimo religioso ne abbia approfittato).
Commenti C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 84 (2011) 479-501; Id., «Diritto e principi nella giurisprudenza coram Vallini. Note», in Verità e metodo in giurisprudenza. Fs A. Vallini, Città del Vaticano 2014, 83-94.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini