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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 30.05.2009, Prot. N. 41760/08 CA


Parte attrice Exc.mus Episcopus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Prohibitionis exercitii ministerii presbyteralis coram populo
Pubblicazione IE 23 (2011) 664-668; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 128-133
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Traduzioni angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 128-133; it., IE 23 (2011) 664-668
Contenuto Recursus reicitur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 18; 149 § 1; 223 § 2; 1044; 1722
Charter for the Protection of Children and Young People (USA) art. 5
Massime
1. Praescripto can. 223, § 2 immerito invocato, nisi habeatur facultas specialis a Suprema Auctoritate concessa et salvo praescripto can. 1044, extra ambitum poenalem illegitima censenda est prohibitio per actum administrativum imposita exercendi quodvis ministerium presbyterale coram populo, inclusis facultatibus iure universali presbyteris concessis.
1. Senza contare il prescritto del can. 223, § 2 indebitamente invocato, se non si è prtovvisti di speciale facoltà concessa dalla suprema Autorità e salvo il prescritto del can. 1044, al di fuori dell’ambito penale si deve considerare illegittima la proibizione imposta con atto amministrativo di esercitare coram populo qualsiasi ministero presbiterale, incluse le facoltà concesse ai presbiteri dal diritto universale.
2. Sedulo distinguendum est inter prohibitionem ministerii presbyteralis exercendi et collationem officii, ad quam de idoneitate candidati constare debet Auctoritati ecclesiasticae competenti (cf. can. 149, § 1); quod dubium in re, si fieri possit, solvendum est.
2. Si deve distinguere accuratamente tra la proibizione dell’esercizio del ministero presbiterale e il conferimento di un ufficio, per il quale alla competente Autorità ecclesiastica deve constare della idoneità del candidato (cf. can. 149, § 1); il dubbio in materia, se possibile, si deve risolvere.
Commenti P. Buselli Mondin, «Il diritto di difesa in ambito disciplinare», IE 23 (2011) 668-686.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini