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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 26.10.2018, Prot. N. 53159/17 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
Pubblicazione J 78 (2022) 575-583
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Traduzioni angl., J 78 (2022) 575-583
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 696 § 1; 1526 § 1
RGCR art. 135 § 1; art. 136 § 2
Massime
1. Ad inoboedientiam praecepto sub comminatione subsecuturae dimissionis dato excusandam, ob condicionem valetudinis in casu, sodali dimittendo onus probandi incumbit (in casu translationis attendenda sunt: primo et principaliter translatio fit ad determinatam religiosam domum, secundario ad opus in domo translationis assumendum; exhibitio documentorum de vera et actuali valetudinis condicione quae translationem praepedit).
1. Per scusare la disobbedienza ad un precetto dato sotto minaccia di conseguente dimissione, nel caso a motivo delle condizioni di salute, al membro da dimettere incombe l’obbligo della prova (nel caso di trasferimento si deve tener presente: primariamente e principalmente il trasferimento si fa ad una determinata casa religiosa, e secondariamente per l’attività da assumere nella casa del trasferimento; la produzione di documenti sulla vera e attuale condizione di salute, che impedisce il trasferimento).
2. Ad inoboedientiam praecepto sub comminatione subsecuturae dimissionis dato excusandam, ob causae coram magistratu civili prosecutionem in casu, probandum est detrimentum causae pertractandae obventurum ex sodalis translatione peragenda (in casu autem sodalis legitimo patrocinio et litisconsortio gaudet); nulla pariter datur probatio de animo infenso Superioris provincialis, quippe qui per sodalis translationem causam civilem in proprium favorem vertere voluisset; nam dimissio non autem a Superiore provinciali sed a Superiore generali et ab ipso competenti Curiae Romanae Dicasterio lata et probata est.2. Per scusare la disobbedienza ad un precetto dato sotto minaccia di conseguente dimissione, nel caso a motivo della prosecuzione di una causa di fronte al tribunale civile, si deve provare il danno che potrebbe venire alla causa da trattare a motivo del trasferimento del religioso (nel caso però il religioso gode del legittimo patrocinio e del litisconsorzio); nessuna prova parimenti è data dell’intenzione nociva del Superiore provinciale che avrebbe inteso con il trasferimento del religioso condizionare in suo favore la causa civile; infatti la dimissione non dal Superiore provinciale, ma dal Superiore generale e dallo stesso competente Dicastero della Curia Romana è stata decisa e confermata.
Commenti J.C. Kozlowski, Brief Note on Two Decrees from the Apostolic Signatura Rejecting Recourse against a Decree of Dismissal, J 78 (2022) 595-602

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini