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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 28.06.2003, Prot. N. 31858/00 CA


Parte attrice D.na Argia Passoni et R.P. L. Moro
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Recursus adversus decretum Congregationis pro Institutis vitae consecratae
et Societatibus vitae apostolicae diei 29 Novembris 2000 (prot. n. 43297/98)
coram Echevarría Rodríguez
Contenuto Negative, seu non constat de legis violatione, quod attinet ad recursu obiectum circumscriptum ad praeceptum collaborandi ut perficiatur in Italia unitas organica seu structuralis.
Note Cf. sententiae definitivae 18.03.2006 et 09.05.2008, prot. n. 31858/C/04 CA.
Cf. L’attività della Santa Sede 2003, p. 840.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1733 § 1; 1739
Massime
1. Pars recurrens legitimatione gaudet ad agendum, licet tractu temporis cessaverit mandatum Consilii nationalis: agitur enim de prosecutione recursus iam pridem initi, nomine quidem Ordinis, cui concessum fuerat tempus unius anni ad unionem peragendam.
1. La parte ricorrente gode della legittimazione ad agire anche se nel frattempo il mandato del Consiglio nazionale è cessato: si tratta infatti della prosecuzione del ricorso già prima incominciato e proprio a nome dell’Ordine, al quale era stato concesso il tempo di un anno per realizzare l’unione.
2. Impugnatum competentis Curiae Romanae Dicasterii decretum non determinavit quid faciendum et quomodo procedendum esset, casu quo pars non oboedivisset. Huius Signaturae Apostolicae autem iuxta dubium concordatum tantum interest videre de legitimitate illius decisionis prouti exstat, non autem de quaestionibus quae in ipsa non solvuntur seu silentio praetereuntur vel de ulterioribus decisionibus vel declarationibus, si et quatenus, postea ab eodem Dicasterio ad rem datis relate ad quaestiones in impugnata decisione non tractatas.
2. Il decreto impugnato del competente Dicastero della Curia Romana non ha determinato che cosa si dovesse fare e come si dovesse procedere nel caso in cui la parte non avesse obbedito. A questa Segnatura Apostolica poi, secondo il dubbio concordato interessa solo giudicare della legittimità di quella decisione come giace, non invece delle questioni che nella medesima decisione non sono risolte o sono lasciate sotto silenzio, o di ulteriori decisioni o dichiarazioni se e per quanto dopo dallo stesso Dicastero sono state date al riguardo circa questioni non trattate nella impugnata decisione.
3. Quoad quaestiones concretas, vero, Regula vel Constitutionibus non definitas, opportune inter eos, quorum interest, concordia quaerenda est, servatis iure servandis et salva obligatione perveniendi ad praescriptam unitatem.3. Quanto alle questioni concrete poi, non definite dalla Regola o dalle Costituzioni, si deve cercare opportunamente una composizione tra gli interessati, osservato tutto quanto deve per diritto essere osservato e salvo l’obbligo di pervenire alla prescritta unità.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini