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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 22.11.2008, Prot. N. 38868/06 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis vel suppressionis officii; remissionis in statu quiescientiae
coram Echevarría Rodríguez
Contenuto Decrerum congressus non esse reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2008, p. 614.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 274 § 2; 283 § 1; 538 § 3; 1734 § 1; 1734 § 2; 1734 § 3
Massime
1. Petitio de qua in can. 1734 habenda est ut instrumentum conciliationis atque ut medium permittens ut auctoritas ecclesiastica suas decisiones revideat et satis facere valeat legitimis exspectativis fidelium.
1. La domanda di cui al can. 1734 è da considerare uno strumento di conciliazione e come un mezzo che consente all’autorità ecclesiastica di rivedere le sue decisioni e poter soddisfare le legittime aspettative dei fedeli.
2. Reiciens admissionem recursus hierarchici ob defectum remonstrationis, competens Curiae Romanae Dicasterium legitime egit, quia recurrens prius quam provisiones firmae factae essent per decretum, omissa igitur petitione de qua in can. 1734, recursum hierarchicum exhibuit apud idem Dicasterium.
2. Rigettando l’ammissione del ricorso gerarchico per omessa rimostranza, il competente Dicastero della Curia Romana ha agito legittimamente, perché il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico allo stesso Dicastero prima che le decisioni fossero rese ferme dal decreto, omettendo così la domanda di cui al can. 1734.
3. Recursus hierarchicus praevisus est ut facilius perveniatur ad iudicium aequum et secundum vigentes normas legales circa rectum modum agendi ecclesiasticae administrationis in tuendis legitimis exspectativis fidelium, haud vero ut adhibeatur tamquam instrumentum quo quis minari possit ecclesiasticae auctoritati ut suis postulatis pareat (in casu recurrens minitatus est inter alia rem deferre ad “brachium saeculare”).3. Il ricorso gerarchico è stato previsto perché più facilmente si pervenga ad un giudizio equo e secondo le vigenti norme legali in merito al retto modo di agire dell’autorità ecclesiastica nella tutela delle legittime aspettative dei fedeli, non invece perché sia usato come strumento con il quali qualcuno possa minacciare l’autorità ecclesiastica perché obbedisca alle proprie richieste (nel caso il ricorrente ha minacciato, tra le altre cose, di rimettere la questione al “braccio secolare”).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini