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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 09.05.2008, Prot. N. 31858/C/04 CA


Parte attrice Ordo X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Concessionis Capituli electionis. Inc.: Restitutionis in integrum adversus sententiam H.S.T. diei 18 martii 2006
coram Grocholewski
Contenuto Restitutio in integrum non est concedenda.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2008, p. 614.
Cf. etiam prot. n. 31858/04 CA.
Cf. etiam prot. n. 31858/C/04 CA (18.03.2006).
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 147; 184 § 1; 186; 193 § 3; 1518, n. 1; 1645 § 2, n. 1; 1645 § 2, n. 4; 1645 § 2, n. 5; 1646 § 2
Massime
1. Iuxta Signaturae Apostolicae praxim admittitur petitio restitutionis in integrum adversus sententiam eiusdem Signaturae Apostolicae, dummodo de eius iniustitia manifesto constet ad normam can. 1645, § 2 (cf. sententia definitiva diei 27 martii 1993, prot. n. 22221/90 CA).
1. Secondo la prassi della Segnatura Apostolica si ammette contro una sentenza della medesima Segnatura Apostolica la domanda di restitutio in integrum, purché manifestamente consti della sua ingiustizia a norma del can. 1645, § 2 (cf. la sentenza definitiva del 27 marzo 1993, prot. n. 22221/90 CA).
2. Cum coram Signatura Apostolica can. 1642, § 2 applicari non possit, petitio restitutionis in integrum defertur ad aliud collegio Iudicum eiusdem Signaturae Apostolicae.
2. Dal momento che nella Segnatura Apostolica non si può applicare il can. 1646, § 2, la domanda di restitutio in integrum si deferisce ad un altro collegio di giudici della medesima Segnatura Apostolica.
3. Sententia adversatur praecedenti decisioni in rem iudicatam transactae (cf. can. 1645, § 2, n. 5) si earum partes dispositivae sibi contradicunt; nam, uti doctrina communis docet, res iudicata tota continetur in parte dispositiva (in casu de activa recurrentis legitimatione nullus sermo habetur in parte dispositiva sententiarum).
3. Una sentenza va contro una precedente decisione passata in giudicato (cf. can. 1645, § 2, n. 5) se le loro parti dispositive si contraddicono; infatti, come insegna la dottrina comune, il giudicato è tutto contenuto nella parte dispositiva (nel caso non c’è parola nella parte dispositiva delle sentenze della legittimazione attiva del ricorrente).
4. Cum can. 1645, § 2, n. 4 ad restitutionem in integrum concedendam requirat quod legis non mere processualis praescriptum sit evidenter neglectum, satis non est probare quod motiva decisionis minus cogentia videri possint.4. Dal momento che il can. 1645, § 2, n. 4 richiede per concedere la restitutio in integrum che il prescritto di una legge non meramente processuale sia stato evidentemente trascurato, non basta provare che i motivi della decisione possano apparire meno cogenti.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini