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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 25.05.2015, Prot. N. 47832/13 CA


Parte attrice D.nus X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis in usum profanum ecclesiae X
coram Martínez Sistach
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2015, pp. 784-785.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 1222 § 2; 1739
Massime
1. Ius defensionis parti recurrenti denegatum haud scatet, eo quod suo tempore decretum formale reductionis ecclesiae in usum profanum non exsistebat. Rationes enim ob quas ecclesia reducta sit in usum profanum non sordidum indicatae aliunde cognosci possunt, praesertim ex decreto quo Episcopus remonstrationem reiecit (in casu decretum reductionis editum fuerat paulo ante recursus hierarchici definitionem ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii).
1. Dal semplice fatto che a suo tempo non esisteva il decreto formale di riduzione della chiesa in uso profano, non discende che sia stato negato il diritto di difesa alla parte ricorrente. Infatti le ragioni indicate per le quali la chiesa sia stata ridotta ad uso profano non sordido si possono conoscere anche da altre fonti, soprattutto dal decreto con il quale il vescovo ha rigettato la rimostranza (nel caso il decreto di riduzione era stato edito poco prima della definizione del ricorso gerarchico da parte del competente Dicastero della Curia Romana).
2. Una cum assertione Episcopi, consilium scilicet presbyterale iam ante reductionem ecclesiae in usum profanum auditum fuisse, auditio eiusdem consilii paulo ante definitum recursum hierarchicum ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii, legitimam praescripti can. 1739 applicationem constituit.
2. Con la asserzione del vescovo, che cioè il consiglio presbiterale era già stato udito prima della riduzione della chiesa ad uso profano, l’audizione del medesimo consiglio poco prima della definizione del ricorso gerarchico da parte del competente Dicastero della Curia Romana, costituisce legittima applicazione del prescritto del can. 1739.
3. Uti communis doctorum opinio docet, praesumenda est legitimitas actus ab Auctoritate ecclesiastica positi, cum decidit destinationem ecclesiae in usum profanum non sordidum, praehabitis studio et consultationibus sufficientibus (in casu ex actis eruitur sive mala oeconomica paroeciae condicio sive mala ecclesiae reducendae condicio).3. Come insegna la dottrina comune, si deve presumere la legittimità dell’atto posto dall’Autorità ecclesiastica, quando dopo uno studio e una consultazione sufficienti decide la destinazione della chiesa ad uso profano non sordido (nel caso dagli atti si evincono sia la cattiva condizione economica della parrocchia sia la cattiva condizione dell’edificio della chiesa da ridurre).
 tedesco

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini