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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 17.06.2014, Prot. N. 46806/12 CA


Parte attrice D.na X et D.nus Y
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis in usum profanum ecclesiae X
coram Kasyna
Contenuto Decretum Congressus est confirmandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2014, p. 781.
Cf. decretum definitivum prot. n. 38092/06 CA.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 1222 § 2; 1254 § 2
LP art. 42 § 2; art. 84
Massime
1. Secundum probatam iurisprudentiam iura spiritualia generalia cum quadam ecclesia paroeciali vel aede sacra haud ligata sunt. Iura autem de quibus in can. 1222, § 2, «sunt praesertim iura patrimonialia vel eis assimilata, quae magna ex parte e fundatione vel aedificatione ecclesiae exsurgunt» (cf. Decretum definitivum diei 21 novembris 1987, prot. n. 17447/85 CA), quae vero non praesumenda sed probanda sunt. Attamen donationes ad ecclesiam erigendam, servandam et ornandam factae, etiam ex parte pauperum, quae omnino laudabiles sunt et in memoriam omnium fidelium grato animo revocandae, minime iura de quibus pariunt.
1. Secondo la buona giurisprudenza i diritti spirituali in genere non sono legati ad una determinata chiesa parrocchiale o edificio sacro. I diritti poi di cui al can. 1222, § 2, «sono soprattutto i diritti patrimoniali o ad essi assimilati che per lo più scaturiscono dalla fondazione o dall’edificazione della chiesa» (cf. il decreto definitivo del 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA), i quali diritti non si possono presumere, ma si debbono provare. Le donazioni, invece, fatte per la erezione, conservazione e ornamento della chiesa, anche da parte dei poveri, che sono da apprezzare assolutamente e da ricordare con riconoscenza a memoria di tutti i fedeli, non generano assolutamente questi diritti.
2. Iuxta communem iurisprudentiam gravitas causarum fundamentum obiectivum habere debet, sed ipsa gravitas aestimanda est attentis tam circumstantiis concretis in casu habitis quam ipsa indole sacra ecclesiae tamquam domus Dei. Insuper, ad rem non sufficiunt rationes generales vel ad hoc negotium non attinentes (in casu ad rem adducuntur sententiae diei 21 maii 2011, prot. n. 42278/09 CA et prot. n. 41719/08 CA).
2. Secondo la comune giurisprudenza la gravità delle cause deve avere un fondamento oggettivo, ma questa gravità va valutata tenendo presenti tanto le circostanze concrete del caso quanto la stessa indole sacra della chiesa quale casa di Dio. Inoltre non bastano al caso ragioni di ordine generale o non attinenti a questa materia (nel caso sono citate al riguardo le sentenze del 21 maggio 2011, prot. n. 42278/09 CA et prot. n. 41719/08 CA).
3. Ad causam gravem de qua in can. 1222, § 2, quod attinet, etsi ecclesia vere fatiscens vel labans non appareat, eius condicio concreta perpendenda est, ratione habita praesertim tam de aestimatione, a peritis facta, pecuniae necessarie impendendae nunc et in posterum pro conservatione, reparatione et renovatione ecclesiae, attentis etiam pecuniis ad dictum finem recentioribus annis de facto impensis, quam de defectu aliorum fontium sufficientium (in casu ex actis constat quod dioecesis, quae sola onus gerit conservandi, reparandi et renovandi ecclesiam, in circumstantiis difficillimis versatur, ita ut, severis rationibus ad expensas reducendas iam adhibitis, nihilosecius mediis sufficientibus non fruitur ad fines Ecclesiae proprios assequendos, praecipue cultum divinum ordinandum, honestam cleri aliorumque ministrorum sustentationem procurandam, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda [cf. can. 1254, § 2]; qua de re argumenta a recurrente proposita imparia sunt ad demonstrandum competens Curiae Romanae Dicasterium in suo iudicio erravisse).
Cf. maximae prot. n. 46806/12 CA – DC
3. Per quanto attiene alla causa grave di cui al can. 1222, § 2, anche se la chiesa non appaia veramente fatiscente o cadente, la sua condizione concreta si deve valutare tenendo presente soprattutto sia la stima operata da periti della somma necessaria ora e in futuro per la conservazione, la riparazione e il rinnovo della chiesa, considerate anche le somme spese a questo scopo negli anni recenti, sia della mancanza di altre fonti sufficienti (nel caso dagli atti consta che la diocesi, cui unicamente spetta l’onere della conservazione, riparazione e rinnovo della chiesa, si trova tuttora in situazione difficilissima, così che, messe già in atto severe misure per ridurre le spese, ciononostante non gode di mezzi sufficienti per conseguire i fini propri della Chiesa, soprattutto ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente verso i poveri (cf. can. 1254, § 2); per questo gli argomenti addotti dal ricorrente non sono in grado di dimostrare che il competente Dicastero della Curia Romana abbia errato nel suo giudizio).
Cf. massime prot. n. 46806/12 CA – DC
 tedesco

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini