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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 14.06.2011, Prot. N. 38019/06 CA


Parte attrice D.na X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X
coram Versaldi
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2011, p. 598.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 51; 121; 123; 515 § 2
Massime
1. Activae recurrentis legitimationi haud officit quod ipse etiam nomine cuiusdam coetus agere profiteatur, cum de facto nomine proprio agit (in casu ipse unus recursum ad competens Curiae Romanae Dicasterium subscripsit, quod eum accepit et ei suo decreto respondit).
1. Non pregiudica la legittimazione attiva del ricorrente il fatto che egli dichiari di agire anche a nome di un gruppo, se di fatto poi agisce in nome proprio (nel caso egli solo ha sottoscritto il ricorso al competente Dicastero della Curia Romana, che l’ha accettato e che gli ha risposto con un decreto).
2. Ad legitimitatem decisionis impugnatae in procedendo quod attinet nihil refert quod in processibus verbalibus consilii presbyteralis de quaestionis seu paroeciae supprimendae discussione non fit sermo. Exinde enim nullo modo sequitur consilium auditum non esse, sed e contrario rem per praeviam amplam consultationem iam satis clarificatam esse.
2. Non rileva per la legittimità in procedendo della decisione impugnata che nei verbali del consiglio presbiterale non si faccia menzione della discussione sulla questione ossia sulla parrocchia da sopprimere. Da ciò non si può trarre in alcun modo che il consiglio non è udito, ma al contrario che la questione è già chiarita a sufficienza attraverso la previa ampia consultazione.
3. Haud exstat ius habendi propriam propinquam paroeciam, cum commoditate accessibilem, nulla habita ratione utrum, necne, ipsa in ambitu totius Ecclesiae particularis opportunae correspondeat distributioni paroeciarum earumque sustentationi. Ad competentem auctoritatem ecclesiasticam ultimatim pertinet ius et obligatio in re decernendi, et quidem ob Ecclesiae particulari sibi concreditae praesidendi officium.3. Non esiste il diritto di avere una propria parrocchia vicina, comodamente accessibile, indipendentemente dal fatto o no che essa nell’ambito dell’intera Chiesa particolare corrisponda ad una opportuna distribuzione delle parrocchie e alla loro sussistenza. Spetta ultimativamente alla competente autorità ecclesiastica il diritto e l’obbligo di decidere in merito, e ciò appunto per l’ufficio di presidenza della Chiesa particolare affidatagli.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini