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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 14.03.2009, Prot. N. 36823/05 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Revocationis facultatis ad excipiendas confessiones
coram Burke
Contenuto Decretum Congressus non est reformandum
Note Cf. L’attività della Santa Sede 2009, 598.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 15 § 2; 128; 1737 § 2
PB art. 123 § 1; art. 123 § 2;  
LP art. 34 § 2; art. 74 § 2
Massime
1. Recursu hierarchico extra terminum peremptorium coram competenti Curiae Romanae Dicastero porrecto, responsio, pacificam compositionem commendans, haud est decisio adversus quam recursus contentiosus administrativus pateat.
1. Presentato il ricorso gerarchico fuori termini perentori al competente Dicastero della Curia Romana, la risposta che invita alla pacifica composizione non è decisione contro la quale si possa proporre ricorso contenzioso amministrativo.
2. Ignorantia legis quoad terminum recurrendi non praesumitur neque ad tempus utile dimetiendum par est si neglegentiae adscribenda sit (in casu recurrens plures sodales in instituto religioso socios habuit in iure canonico vere peritos, dum competens Curiae Romanae Dicasterium nulla obligatione tenebatur ad notitias ad rem praebendi).
2. L’ignoranza della legge sul termine per ricorrere non si presume e non è in grado di temperare il tempo utile se si deve attribuire a negligenza (nel caso il ricorrente ebbe nell’istituto religioso più confratelli veramente esperti in diritto canonico, e d’altra parte il competente Dicastero della Curia Romana non aveva alcun obbligo di offrire informazioni al riguardo).
3. Immerito adducitur ad rem effatum «summum ius summa iniuria»; nam communitati christifidelium gravis inferretur iniuria si actus administrativi singulares legitimae Auctoritatis ecclesiasticae diu incerti manerent eo quod etiam extra terminos peremptorios lege statutos impugnari possent, debita diligentia haud servata (in casu refertur ad decretum definitivum diei 6 maii 1996, coram Agustoni, prot. n. 25500/94 CA).3. Impropriamente si adduce in merito l’effato «sommo diritto somma ingiustizia»; infatti si inferirebbe una grave ingiustizia alla comunità dei fedeli se gli atti amministrativi singolari dell’Autorità ecclesiastica rimanessero a lungo incerti per il fatto che anche fuori dei termini perentori stabiliti dalla legge potessero essere impugnati, senza osservare la dovuta diligenza (nel caso si fa riferimento al decreto definitivo del 6 maggio 1996, coram Agustoni, prot. n. 25500/94 CA).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini