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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 13.11.2015, Prot. N. 50461/15 CA


Parte attrice Rev. L.
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Nominationis Commissariae Pontificiae et translationis Rev.mae Abatissae
Pubblicazione IE 29 (2017) 668-670
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Traduzioni it., IE 29 (2017) 668-670
Contenuto Suspensio partialis ex officio conceditur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 696-700; 697 § 2
LP art. 96
Massime
1. Iuxta communem iurisprudentiam, exsecutionis suspensio ex duobus elementis inter se conexis pendet: priore loco, ponderanda est probabilitas decisionis favorabilis relate ad recursum quo actus legitimitas impugnatur, adeo ut quanto maior est illa probabilitas, tanto plus suspensionis concessio urget, et versa vice; altero loco, diiudicanda est damnorum irreparabilitas in casu decisionis favorabilis, ita ut quanto plus actus administrativi impugnati exsecutio effectus parit, qui difficulter retrotrahi poterunt, tanto plus suspensionis concessio urget, et versa vice.
1. Secondo la comune giurisprudenza, la sospensione dell’esecuzione dipende da due elementi tra di loro connessi: in primo luogo, deve essere valutata la probabilità dell’esito favorevole del ricorso con il quale si impugna la legittimità dell’atto, così che quanto maggiore è quella probabilità, tanto più urge la concessione della sospensione, e viceversa; in secondo luogo, si deve valutare l’irreparabilità del danno nel caso di esito favorevole, così che quanto più l’esecuzione dell’atto impugnato provoca effetti che difficilmente potranno essere cancellati, tanto più la concessione dell’esecuzione urge, e viceversa.
2. Damna, quae ex actus impugnati exsecutione timentur, irreparabilia censenda sunt, non autem quoad translationem Abbatissae impositam, sed quoad nuperrimam monitionem cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis (cf. can. 697, n. 2), nisi eadem Abbatissa intra quindecim dies a praefata monitione recepta Monasterium repeteret, et hoc quidem non obstante recursu et indulto absentiae ad trimestre ab Episcopo eidem Abbatissae dato (in casu periculum habetur ne in mora, pendente recursu, Abbatissa ab instituto dimittatur).
2. Sono da ritenere irreparabili i danni che si temono dall’esecuzione dell’atto impugnato, non quanto al trasferimento imposto all’Abbadessa, ma quanto alla recentissima ammonizione con la esplicita minaccia della conseguente dimissione (cf. can. 697, n. 2), a meno che la medesima Abbadessa entro quindici giorni dall’ammonizione non si rechi al Monastero e ciò per di più nonostante il ricorso e l’indulto di assenza dato dal Vescovo all’Abbadessa per un trimestre (nel caso il pericolo consiste nel fatto che nel frattempo, pendente il ricorso, l’Abbadessa sia dimessa dall’istituto).
3. Suspensio petita concedi potest ex toto vel ex parte (in casu suspensio concessa est clausulae decreto a Congregatione pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae lato additae: «Hac prescriptione haud servata, Pontificia Commissaria processum dimissionis ad normam iuris incipiet ob pertinacem inoboedientiam legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi»).
3. La sospensione richiesta può essere concessa integralmente o in parte (nel caso la sospensione è stata concessa alla clausola aggiunta del decreto emanato dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica: «Se non si osserva questa disposizione, la Commissaria Pontificia incomincerà il processo di dimissione a norma del diritto per disobbedienza pertinace ai legittimi prescritti dei Superiori in materia grave»).
 tedesco - spagnolo - francese - portoghese
Commenti M. del Pozzo, La "sostanzialità" della sospensione dell’esecuzione nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica, IE 29 (2017) 673-684

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini