Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 17.03.2011, Prot. N. 44731/10 CA


Parte attrice Rev.da M.
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Exclaustrationis impositae
Suspensionis
Pubblicazione IE 29 (2017) 665-667
Download
Traduzioni it., IE 29 (2017) 665-667
Contenuto Suspensio partialis ex officio conceditur.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 686 § 3; 697
LP art. 96
Massime
1. Iuxta communem iurisprudentiam, exsecutionis suspensio ex duobus elementis inter se conexis pendet: priore loco, ponderanda est probabilitas decisionis favorabilis relate ad recursum quo actus legitimitas impugnatur, adeo ut quanto maior est illa probabilitas, tanto plus suspensionis concessio urget, et versa vice; altero loco, diiudicanda est damnorum irreparabilitas in casu decisionis favorabilis, ita ut quanto plus actus administrativi impugnati exsecutio effectus parit, qui difficulter retrotrahi poterunt, tanto plus suspensionis concessio urget, et versa vice.
1. Secondo la comune giurisprudenza, la sospensione dell’esecuzione dipende da due elemente tra di loro connessi: in primo luogo, deve essere valutata la probabilità dell’esito favorevole del ricorso con il quale si impugna la legittimità dell’atto, così che quanto maggiore è quella probabilità, tanto più urge la concessione della sospensione, e viceversa; in secondo luogo, si deve valutare l’irreparabilità del danno nel caso di esito favorevole, così che quanto più l’esecuzione dell’atto impugnato provoca effetti che difficilmente potranno essere cancellati, tanto più la concessione dell’esecuzione urge, e viceversa.
2. Damna, quae ex actus impugnati exsecutione timentur, irreparabilia videntur, cum periculum habeatur ne in mora sodalis religiosus exclaustratus ab instituto dimittatur, quod esset damnum irreparabile (in casu sodalis iam receperat alteram admonitionem de qua in can. 697).
2. I danni, che si temono a seguito dell’esecuzione dell’atto impugnato, si considerano irreparabili quando vi è il pericolo che nell’attesa il religioso esclaustrato sia dimesso dall’istituto, che sarebbe un danno irreparabile (nel caso il religioso aveva già ricevuto la seconda ammonizione di cui al can. 697).
Commenti M. del Pozzo, La "sostanzialità" della sospensione dell’esecuzione nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica, IE 29 (2017) 673-684

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini