Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 19.06.1972, Prot. N. 1125/69 CA


Parte attrice
Parte convenuta
Pubblicazione Apoll 45 (1972) 391-396
IC 14/28 (1974) 377-379
LE IV, n. 4064
Per 61 (1972) 683-688
Download
Contenuto De ratione reditus qui ex exercitio ministeriorum ecclesiasticorum proveniunt. Controversia soluta est ad mentem art. REU 107.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1445 § 3
[CIC1917] 673-681;  
REU art. 106
art. 107  
Normae Speciales art. 96, n. 1
Massime
1. Cum quaestio Signaturae Apostolicae a Summo Pontifice committatur (cf. art. 107 Constitutionis Apostolicae Regimini Ecclesiae universae), de merito causae sine dubio iudicandum est.
1. Dal momento che la questione è affidata alla Segnatura Apostolica dal Sommo Pontefice (cf. art. 107 Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae), senza dubbio si deve giudicare del merito della causa.
2. Iuxta explicitum praescriptum Constitutionum, Congregatio ius habet retinendi «redditus et fructus omnes, qui ex exercitio ministeriorum ecclesiasticorum Sodalibus proveniunt».
2. Secondo l’esplicito prescritto delle Costituzioni, la Congregazione ha il diritto di ritenere «tutti i redditi e i frutti, che pervengono ai sodali dall’esercizio dei ministeri ecclesiastici».
3. Sodalis, qui institutum seu Congregationem deserit, immo et statum clericalem amittit, ius non habet ad restitutionem summarum ab ipso solutarum in «Fundum Sodalium Congregationis» ad auxilium aegrotis et senibus Sociis praestandum, quique insuper adsistentiam a Congregatione praetendere nequit, eo magis quod, de facto, nec aegrotus nec senex sit (in casu Congregatio est quaedam Societas sacerdotum in dioecesi incardinatorum).
3. Il sodale, che lascia l’istituto ossia la Congregazione, prede anzi anche lo stato clericale, non ha diritto alla restituzione delle somme da lui pagate al «Fondo dei Sodali della Congregazione» destinato all’aiuto dei soci ammalati e anziani; inoltre non può pretendere dalla Congregazione l’assistenza, tanto più che di fatto non è né ammalato né anziano (nel caso la Congregazione è una Società di sacerdoti incardinati in diocesi).
4. Si ratio caritatis attendatur, ordo quoque caritatis servandus est, nec convenit ut fructus ministerii sacerdotalis tribuantur ei, qui sacerdotium deseruit ut aliam vitam matrimonio componeret. Aliter grave damnum Congregationi integrisque sacertdotibus inferretur. Proinde oportet illi reditus pro debita adsistentia fidelibus sacerdotibus, ceteroquin ad normam iuris, serventur atque impendantur.
4. Se si deve tener conto della carità, si deve anche osservare la natura della carità, e non conviene che i frutti del ministero sacerdotale si destinino a chi ha lasciato il sacerdozio per un’altra vita nel matrimonio. In caso contrario si inferirebbe un grave danno alla Congregazione e ai sacerdoti fedeli. Per questo è necessario che quei redditi siano conservati e impiegati, a norma certo del diritto, per l’assistenza dovuta ai sacerdoti fedeli.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini