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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Praefecti del 28.01.1974, Prot. N. 4846/73 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta S. Congregatio pro Clericis
Diocesi Pisauren.
Oggetto Remotionis
Pubblicazione Apoll 47 (1974) 395-399
LE V. n. 4265
ME 99 (1974) 131-134
Per 64 (1975) 328-334
P.V. Pinto, La giustizia amministrativa, 345-349
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Traduzioni angl., Digest VIII, 1128-1133
Contenuto Recursus declaratur desertus.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 1718; 1736; 1915; 1923; 2146 § 3;  
Normae Speciales art. 102 § 2; art. 106 § 3; art. 120
Massime
1. Grave adest discrimen, quoad peremptionem instantiae, inter actorem, qui tribunal adit ad sua iura vindicanda, et recurrentem contra actum Auctoritatis ecclesiasticae. Sane, relate ad priorem, viget principium quod privatum interesse eum sollicitum reddere debeat: quodsi ignavus manserit, sibi imputet. Tantummodo ne lites apertae in indefinitum tempus maneant ius statuit terminos sat latos peremptionis. Status rerum omnino diversus habetur quando impetitur actus administrativus, qui tangit vitam et ordinem communitatis.
1. C’è una notevole differenza, quanto alla perenzione dell’istanza, tra l’attore che adisce il tribunale per rivendicare i propri diritti, e il ricorrente contro un atto dell’Autorità ecclesiastica. Quanto all’attore, giustamente vige il principio che l’interesse privato lo debba rendere sollecito: se rimane inerte lo imputi a se stesso; unicamente perché le controversie non rimangano pendenti per un tempo indeterminato il diritto stabilisce termini di perenzione piuttosto estesi. La situazione è del tutto di diversa quando si impugna un atto amministrativo, che tocca la vita e l’ordine della comunità.
2. Ita bene intelligitur quomodo Normae Speciales exigant ut normae generales de processibus ita accomodentur «ut quam maxime consulatur illi brevitati, quam praeseferre debent processus celebrandi coram Sectione altera Signaturae Apostolicae» (art. 120), atque Cardinali Praefecto necnon Secretario facultatem conferant «terminos fatales» constituendi (cf. art. 102, § 2). In quo processu applicatur quoque illa dispositio generalis cuiuscumque iuris processualis, iuxta quam qui citatoriam schedam recipere recuset, legitime citatus habeatur (in casu recurrens deliberate usus est systhemate non acceptandi intimationes Signaturae Apostolicae, quoad patronum sibi constituendi et cautionem solvendam, conscius se tali machinatione posse impedire decisionem; qua de re recursus desertus declaratur).
2. Così si comprende bene la ragione per la quale le Normae Speciales richiedano che le norme generali sui processi si adattino «per provvedere quanto più possibile a quella brevità che devono presentare i processi da celebrare presso la Sezione seconda della Segnatura Apostolica» (art. 120), e conferiscano al Cardinale Prefetto e al Segretario la facoltà di costituire «termini perentori» (cf. art. 102, § 2). In questo processo si applica anche quella disposizione generale di ogni diritto processuale, secondo la quale chi rifiuta di ricevere una citazione, si consideri legittimamente citato (nel caso il ricorrente ha volutamente usato del sistema di non accettare le notificazioni della Segnatura Apostolica, relative alla costituzione del patrono e al pagamento della cauzione, conscio che con tale stratagemma poteva impedire la decisione; per questo il ricorso è dichiarato deserto).
3. Ad hoc ut recursus contentiosus administrativus efficaciam sortiatur, debet referre rationes quibus nititur, leges quae violatae asseruntur et conclusiones. Et quidem merito, quia recursus his elementis carens, inutilis evadit quia indagatio circa illegitimitatem decreti non potest peragi ex officio (in casu recursus ipse haud completus est in elementis essentialibus; nam nullo modo indicat quaenam sint leges violatae in decreto amotionis).
3. Perché il ricorso contenzioso amministrativo sortisca efficacia, deve riportare le ragioni sulle quale si fonda, le leggi che si affermano violate e le conclusioni. E ciò giustamente, perché un ricorso che manchi di questi elementi risulta inutile perché la verifica circa la illegittimità del decreto non può avvenire ex officio (nel caso il ricorso stesso non è completo negli elementi essenziali; infatti non indica in alcun modo quali siano le leggi violate nel decreto di rimozione).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini