Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 20.05.1978, Prot. N. 8110/76 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Albae Pompeien.
Oggetto Dimissionis
coram Oddi
Pubblicazione CpR 60 (1979) 275-278
LE VI, n. 4667
Download
Traduzioni angl., Digest IX, 480-485
Contenuto Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Note Cf. etiam prot. n. 12300/80 CA
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC1917] 649-653; 650 § 2; 650 § 3; 651 § 3; 652 § 3; 656-662; 660; 661 § 3; 662
Massime
1. Graves causae exteriores cum incorrigibilitate non apparent ex asserta difficiliore sodalis indole, si primis viginti quinque annis non probatur asperitas indolis, quae ceterum est vitium naturae quod ingressum eius in religionem non impedivit, nec sufficit ad sodalem perpetuo professam dimittendam.
1. Le gravi cause esterne unite all’incorreggibilità non appaiono dalla asserita indole alquanto difficile del membro, se nei primi venticinque anni non vi sono prove della durezza dell’indole: questa indole d’altronde sarebbe una disposizione naturale che non ha impedito che il membro diventasse religioso e neppure basta per dimettere un membro di voti perpetui.
2. Diuturna absentia seu commoratio extra claustra voluntatem derelinquendi religionem vel violationem oboedientiae minime manifestat nec causam dimissionis sufficientem suppeditat, cum iussu Superiorum vel de eorum licentia, praevio medicorum consilio, copia salutis recuperandae secundum medici consilium vel conditionis animae perpendendae conceditur.
2. La prolungata assenza o commorazione fuori dalla casa religiosa non manifesta per niente la volontà di lasciare la vita religiosa o la violazione del voto di obbedienza e non costituisce causa sufficiente di dimissione, se per ordine dei Superiori o per loro permesso, dopo aver sentito il parere dei medici, si concede la possibilità di ricuperare la salute secondo il consiglio dei medici o di valutare la propria condizione spirituale.
3. Etsi diuturnae absentiae aliaeque quaedam normarum violationes, nimis severa interpretatione adhibita, in gravem sodalis culpam imputentur, mirandum magnopere est cur delicta delinquenti non fuerint exprobata cum facultate sese defendendi (in casu revera decretum dimissionis motiva quae imputabilitatem gravem et externam, necnon incorrigibilitatem manifestant, non continet).
3. Anche se con troppo severa interpretazione si imputino a grave colpa del membro prolungate assenze e alcune altre trasgressioni di norme, ci si deve assai meravigliare che i delitti non siano stati contestati a chi li ha commessi, dandogli la facoltà di difendersi (nel caso in realtà il decreto di dimissione con contiene i motivi che manifestano l’imputabilità grave esteriore e neppure l’incorreggibilità).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini