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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 19.12.1981, Prot. N. 11876/79 CA


Parte attrice Congregatio X
Parte convenuta S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Diocesi Romana
Oggetto Iurium. Piarum voluntatum adimpletionis
coram Felici
Pubblicazione CpR 63 (1982) 175-179
EIC 38 (1982) 241-246
LE VI, n. 4884
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Contenuto Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1299
[CIC1917] 1513
Massime
1. Per liberam et definitivo modo factam renuntiationem donationi in favorem primi donantis necnon per eiusdem acceptationem, primus donans dominum iure naturae factum est omnium bonorum quibus renuntiatum fuerat.
1. Con la rinuncia libera e definitiva alla donazione in favore del primo donatore e con la accettazione del medesimo della rinuncia, il primo donatore per diritto naturale diviene proprietario di tutti i beni fatti oggetto di rinuncia.
2. Qua de re, usque ad mortem primus donans, iure naturae dominus suorum bonorum, bona sua in pias causas rite donare potest. Cum sollemnitates ad haec firmanda canonice necessariae sint, iuxta expressam donantis mentem donatio civilibus quoque sollemnitatibus ornanda est (in casu, notarius de mandato primi donantis iam civilia instrumenta apparaverat, quae ob repentinam eiusdem primi donantis mortis subsignari non potuerunt).
2. Di conseguenza il primo donante quale proprietario dei suoi beni per diritto naturale, può donarli legittimamente in favore di cause pie. Nel caso siano canonicamente necessarie le formalità per rendere stabile quanto compiuto, la donazione deve essere dotata anche delle formalità civili secondo l’espressa volontà del primo donatore (nel caso, un notaio su mandato del primo donatore aveva già preparato gli atti civili, che non si poterono sottoscrivere per la improvvisa morte del primo donatore).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini