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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 20.01.1986, Prot. N. 17156/85 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Oggetto Dimissionis
coram Sabattani
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 111-136
ME 111 (1986) 141-151
P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico, 466-473
J. Canosa, «La rilevanza delle prove per l’emanazione del decreto amministrativo giusto e opportuno», in Studi sul diritto del governo e dell’organizzazione della Chiesa. Fs. Arrieta, Venezia 2021, 848-852 (excerptum)
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 111-136
it., J. Canosa, «La rilevanza delle prove per l’emanazione del decreto amministrativo giusto e opportuno», in Studi sul diritto del governo e dell’organizzazione della Chiesa. Fs. Arrieta, Venezia 2021, 848-852 (excerptum)
Contenuto Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 686 § 3; 694; 695; 696; 700; 703; 1445 § 2; 1573; 1608
[CIC1917] 652; 1748 § 1; 1748 § 2;  
NS art. 115 § 3
Massime
1. Ex violatione praescripti can. 51, quatenus nempe decretum non exprimit, saltem summarie, decisionis motiva, illegitimitas decreti de quo in can. 703 derivat.
1. Dalla violazione del prescritto del can. 51, in quanto il decreto non esprime almeno sommariamente i motivi della decisione, deriva l’illegittimità del decreto di cui al can. 703.
2. Praescriptum can. 700, quatenus requirit indicationem iuris quo dimissus gaudet recurrendi ad competentem auctoritatem, quodque applicandum est in casu dimissionis ordinariae, de qua sermo est in can. 700, a fortiori applicandum est in casu dimissionis
extraordinariae, de qua sermo est in can. 703, vi cuius praescripti compentens Curiae Romanae Dicasterium, potestate propria, declarat sodalem dimissum e suo Instituto, ac propterea solutum a votis necnon a qualibet obligatione ex professione promananti.
2. Il prescritto del can. 700, in quanto richiede che sia indicato il diritto del quale gode il dimesso di ricorrere alla competente autorità, e che si deve applicare in caso di dimissione ordinaria della quale tratta il can. 700, si deve applicare a fortiori nel caso della dimissione straordinaria, della quale tratta il can. 703, in forza del quale prescritto il competente Dicastero della Curia Romana, per potestà propria, dichiara un religioso dimesso dall’istituto e così sciolto dai voti e da tutti gli obblighi che scaturiscono dalla professione.
3. Non constat de illegitimitate dimissionis de qua in can. 700 ob denegatum recurrenti ius defensionis si et quatenus constet sodali ipsius exercitium concessum fuisse coram Consilio generali necnon coram Ordinario loci.
3. Non consta della illegittimità della dimissione di cui al can. 700 per negazione del diritto di difesa se e per quanto consti che al religioso è stato concesso l’esercizio dello stesso diritto di fronte al Consiglio generale e all’Ordinario del luogo.
4. Scandalum, ex quo iustificatur dimissio de qua in can. 703, provenire debet directe ab eius modo sese gerendi, non vero a falsis accusationibus quae callide ad finem intentum diffusae sint. In casu contrario vita religiosa sodalis, etiam omnino perfecti, periclitaretur indesinenter.
4. Lo scandalo che giustifica la dimissione di cui al can. 703 deve provenire direttamente dal comportamento del religioso, non invece dalle accuse, false, diffuse maliziosamente appositamente. Se così non fosse la vita religiosa di un membro, anche se assolutamente perfetto, sarebbe costantemente in pericolo.
5. Ut ex actis et probatis habeatur iuridica probatio accusationis infamantis de qua in can. 703, Superior moralem certitudinem adipisci debet, qua non adepta decernere non potest sanctionem gravissimam de qua in can. 703 (in casu habebatur tantum accusatio et quidem a persona valde suspecta peracta, i. e. a consorore, quae institutum derelictura erat; nulla probatio inveniebatur, neque per testes, neque per documenta; accusatrix unam tantum testem nominaverat, sed agebatur de quadam consorore iam ab annis defuncta).
5. Per avere la prova giuridica dell’accusa infamante di cui al can. 703 dagli atti e da quanto è stato dimostrato, il Superiore deve acquisire la certezza morale; se non raggiunta, non può decidere la sanzione gravissima di cui al can. 703 (nel caso si aveva solo l’accusa e per di più proferita da persona molto sospetta, ossia una consorella che avrebbe lasciato di lì a poco l’istituto; nessuna prova si trovava, né testificale né documentale; l’accusatrice aveva indicato una sola testimone, ma si trattava di una consorella morta già da anni).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini