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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Secretarii del 31.07.2013, Prot. N. 48042/13 CA


Parte attrice D.nus X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae in usum profanum
Traduzioni it., G. Parise, La giurisprudenza, 415-417
Contenuto Recursus in limine reicitur.
Note Cf. decretum Congressus, 15.4.2014.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1222 § 2
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando Responsum ad propositum dubium, 29 aprilis 1987; AAS 80 (1988) 1818
Massime
1. Legitimatione activa carent coram Signatura Apostolica ii qui suo tempore ad competens Curiae Romanae Dicasterium non recurrerunt.
1. Mancano della legittimazione attiva di fronte alla Segnatura Apostolica coloro che a suo tempo non hanno ricorso al competente Dicastero della Curia Romana.
2. Legitimatione activa carent coetus qui in Ecclesia agniti non sunt.
2. Mancano della legittimazione attiva i gruppi che non sono riconosciuti nella Chiesa.
3. Iuxta pernotum decretum diei 21 novembris 1987, prot. n. 17447/85 CA, “iura de quibus sermo fit in canone [1222, § 2] sunt praesertim iura patrimonialia vel eis assimilata, quae magna ex parte e fundatione vel aedificatione ecclesiae exsurgunt”, quae vero iura, iuxta iurisprudentiam Signaturae Apostolicae sunt probanda.
3. Secondo il famoso decreto del 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA, “i diritti dei quali si fa menzione nel canone [1222, § 2] sono soprattutto i diritti patrimoniali o a questi assimilati, che per gran parte sorgono dalla fondazione o edificazione della chiesa”; questi diritti, secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica devono essere provati.
4. Inter graves causas ad ecclesiam in usum profanum reducendam legitime recensetur insufficientia oeconomica paroeciae ad ecclesiam filialem conservandam (in casu invocari nequit pia quaedam voluntas, cum heres consentiat cum eius destinatione et inter recurrentes non inveniatur).
4. Tra le gravi cause per la riduzione di una chiesa in uso profano si recensisce legittimamente l’insufficienza economica della parrocchia a conservare la chiesa filiale (nel caso, non si può invocare una pia volontà, dal momento che l’erede consenta con la destinazione e non sia tra i ricorrenti).
5. Bonum animarum nullum detrimentum ex reductione ecclesiae in usum profanum capere intenditur cum aliae ecclesiae non nimis distant (in casu animadvertitur quod e converso ipsae actiones recurrentium saluti animarum graviter nocent et ipsam reductionem ecclesiae in usum profanum commendant).5. Si intende che il bene delle anime non patisce alcun danno dalla riduzione di una chiesa ad uso profano allorché altre chiese non siano molto distanti (nel caso si avverte che al contrario le stesse attività dei ricorrenti nuocciono gravemente alla salvezza delle anime e raccomandano la stessa riduzione della chiesa ad uso profano).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini