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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 13.06.1987, Prot. N. 16890/84 CA


Parte attrice Exc.mus Ordinarius
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Oggetto Iurium
coram Castillo Lara
Traduzioni hisp., REDC 45 (1988) 769-780
Contenuto Constat de violatione legis.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 312 § 1, n. 3
[CIC1917] 684; 685; 686 § 1; 687; 691 § 1
699 § 1 708; 1497 § 1; 1499 § 2; 1514; 1515; 1544
Massime
1. Distinctio inter utrumque genus consociationum, ecclesiasticarum nempe et laicalium, non in diversitate finium reponenda est, sed ex diversa habitudine ad auctoritatem ecclesiasticam: priores ex ea originem ducunt aut formaliter ab ea approbantur ideoque fiunt ecclesiasticae; aliae privata fidelium pactione nascuntur, et, licet commendentur, non fiunt ecclesiasticae, manentes tamen sub vigilantia auctoritatis ecclesiasticae ut omnes christifideles.
1. La distinzione tra entrambi i generi di associazioni, ossia ecclesiastiche e laicali, non è da porre nella diversità dei fini, sed nella diversa relazione con l’autorità ecclesiastica: le prime hanno la loro origine da questa o sono formalmente approvate dalla stessa e così divengono ecclesiastiche; le altre sorgono per un accordo privato dei fedeli, e, anche se sono raccomandate, non divengono ecclesiastiche, rimanendo tuttavia sotto la vigilanza dell’autorità ecclesiastica come tutti i fedeli.
2. Episcopus ad normam can. 699, § 1 supprimere potest consociationes erectas et de communi doctorum sententia etiam consociationes approbatas, secundum notam regulam «Omnis res, per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur». Patet tamen Episcopum consociationes laicales supprimere non posse.
2. Il Vescovo può, a norma del can. 699, § 1, sopprimere associazioni erette e, secondo la comune sentenza dei dottori, anche associazioni approvate, secondo la nota regola «Ogni cosa può essere dissolta per le stesse cause per le quali è sorta». È chiaro tuttavia che il Vescovo non può sopprimere associazioni laicali.
3. Graves causae, ad consociationum suppressionem necessariae, prudenti aestimationi Ordinarii loci relinquntur, at illarum erronea aestimatio suppressionis decretum rescindibile a Sancta Sede reddit.
3. Le gravi cause, necessarie per sopprimere le associazioni, sono lasciate alla prudente valutazione dell’Ordinario del luogo, ma la loro erronea valutazione rende il decrero di soppressione rescindibile dalla Santa Sede.
4. Graves causae ad consociationis suppressionem constituunt sive consociationis munus iam expletum atque functio et activitas iam cessatae sive dissensiones, lites, conflictus, quae harmoniam et communionem paroecialem praepediant.
4. Gravi cause per la soppressione di associazioni costituiscono il fatto che l’associazione abbia adempiuto il suo compito e la sua funzione e attività siano cessate, come pure che vi siano dissensi, liti e conflitti che impediscano l’armonia e la comunione in parrocchia.
5. Exsulat a competentia Pontificii Consilii pro Laicis exigere ut statuta consociationis dioecesanae revisenda seu recognoscenda subiciantur; nam auctoritas ad rem competens est Episcopus dioecesanus.5. Esula dalla competenza del Pontificio Consiglio per i Laici esigere che gli siano sottoposti per la revisione o autorizzazione gli statuti di una associazione diocesana; l’autorità infatti competente in materia è il Vescovo diocesano.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini