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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 22.08.1987, Prot. N. 17447/85 CA


Parte attrice Consilium pro servanda ecclesia paroeciali S.E.
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Demolitionis ecclesiae
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 441-446
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 441-446
it., G. Parise, La giurisprudenza, 355-357
Contenuto Causa admissa non est ad disceptationem propter defectum capacitatis processualis necnon legitimationis activae in recurrentibus.
Note Cf. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando, Responsum, 29. apr. 1987, AAS 80 (1988) 1818; R.J. Barrett, «The Non-Recognised Association and its Capacity to act in Court», in Per 87 (1998) 59-65.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 299 § 3; 1445 § 2; 1737 § 1
Massime
1. Recursus contentiosus administrativus apud Signaturam Apostolicam a coetu porrectus in recursum nomine singulorum converti nequit; nam a) eadem instantia extra terminos proposita esset; b) apud competens Curiae Romanae Dicasterium quaestio pertractata fuit utpote proposita a coetu, non autem utpote proposita a singulis; c) Signatura Apostolica definire nequit recursus adversus decreta administrativa Ordinariorum nisi praecesserit recursus ad competens Curiae Romanae Dicasterium, quod relate ad singulos, non verificatur; d) immo advocato mandatum procuratorium datum est non a singulis sed a coetu.1. Il ricorso contenzioso amministrativo presentato alla Segnatura Apostolica da un gruppo non può essere convertito in un ricorso a nome dei singoli; infatti a) la medesima istanza sarebbe proposta fuori termini; b) la questione è stata trattata nel competente Dicastero della Curia Romana come proposta dal gruppo e non come proposta dai singoli; c) la Segnatura Apostolica non può definire un ricorso contro atti amministrativi degli Ordinari se non precedette il ricorso al competente Dicastero della Curia Romana, ciò che non si è verificato quanto ai singoli; d) infine il mandato procuratorio all’avvocato è stato dato non dai singoli, ma dal gruppo.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini