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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 30.10.1990, Prot. N. 18881/87 CA


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Diocesi Miamien.
Oggetto Iurium
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 603-606
Notitiae 26 (1990) 711-713
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 603-606; W.H. Woestmann, Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on the Code of Canon Law, Ottawa 2000, 241-242.
Contenuto Recursus ad disceptationem non admittitur.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1323, n. 5; 1336 § 1, n. 3; 1353; 1371, n. 2; 1445 § 2; 1720
PB art. 123 § 2
Massime
1. Signatura Apostolica non videt de damnis, si actus impugnatus positus est antequam praescriptum art. 123, § 2, Const. Ap. «Pastor bonus» vigere incepit, ante scilicet die 1 martii anni 1989 (in casu actus anno 1986 positus et die 12 maii 1989 confirmatus est).
1. La Segnatura Apostolica non giudica sui danni, se l’atto impugnato è posto prima che il prescritto dell’art. 123, § 2 PB abbia incominciato a vigere, ossia prima del 1° marzo 1989 (nel caso l’atto è stato posto nel 1986 e confermato il 12 maggio 1989).
2. Signatura Apostolica de suspensione poenali, etsi erronee, pendente recursu, denegata (cf. can. 1353) non videt; nam non afficit legitimitatem vel minus decreti poenalis impugnati.
2. La Segnatura Apostolica non giudica della ancorché erroneamente negata sospensione penale pendente il ricorso (cf. can. 1353); infatti non riguarda la legittimità o meno del decreto penale impugnato.
3. Poena prohibitionis ecclesiam ingrediendi christifideli imponi potest quatenus Episcopo legitime praecipienti, ne ulterius celebrationes liturgicas graviter perturbaret, non obtemperet et post monitionem in inoboedientia persistat (cf. can. 1371, 2°), quod absque culpa fieri non potest (in casu, quidquid sit de assertis violationibus legum liturgicarum vel erroribus doctrinalibus in ecclesia patratis, debitum moderamen haud servatum est in manifestatione dissensus).
3. Si può imporre la pena della proibizione di entrare in una chiesa ad un fedele in quanto non obbedisca al Vescovo che legittimamente gli comanda che non continui a perturbare gravemente le celebrazioni liturgiche, e dopo l’ammonizione persista nella disobbedienza (cf. can. 1371, 2°), la qual cosa non può avvenire senza colpa (nel casi, quali che siano le asserite violazioni delle leggi liturgiche o gli errori dottrinali commessi nella chiesa, non si è osservata la giusta moderazione nell’esprimere il proprio dissenso).
4. Poena, qua participatio cultus divini in loco determinato prohibetur, ad normam can. 1336, § 1, 3°, per decretum extra iudicium iusta de causa irrogari potest (cf. can. 1720).
4. La pena, con la quale si proibisce la partecipazione al culto divino in un luogo determinato a norma del can. 1336, § 1, 3°, si può irrogare per giusta causa con decreto extragiudiziale (cf. can. 1720).
5. Episcopus praescriptum can. 1720 servat, cum per se vel per alios verbis et scriptis ante irrogationem poenae pluries partem audiat et ad sese defendendam invitet necnon rem integram cum duobus assessoribus accurate perpendat.5. Il Vescovo osserva il prescritto del can. 1720, se personalmente o tramite altri con parole e scritti ascolti più volte la parte prima dell’irrogazione della pena, la inviti a difendersi e valuti accuratamente la cosa prima della decisione con due assessori.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini