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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 09.05.1992, Prot. N. 21191/89 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Oggetto Dimissionis religiosi
coram Herranz
Pubblicazione W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 236-253
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Traduzioni angl., W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae, 236-253
Contenuto De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Note Cf. etiam prot. n. 15721/83 CA.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 598 § 2; 601; 678 § 2; 695 § 2; 696 § 1; 697-700
Massime
1. Haud violatur principium Ne bis in idem si, illegitima dimissione ab instituto decreta, Superior competens eundem religiosum dein dimittat et decretum hoc legitimum iudicetur; nam diversi sunt duo concreti actus administrativi de quibus petita erat prius et nunc petitur declaratio illegitimitatis ob legis violationem, tam in procedendo quam in decernendo. Hi duo actus dimissionis re vera sunt actus qui in diversis temporibus et circumstantiis cum diversis iuridicis modis positi sunt (in casu prior dimissio illegitima declarata fuit in decernendo «ob circumstantias quae diminuere potuerunt imputabilitatem […] inoboedientiae»).
1. Non viene violato il principio Ne bis in idem quando, dichiarata illegittima la dimissione dall’istituto, il Superiore competente dimetta poi il religioso e questo decreto sia giudicato legittimo; si tratta, infatti, di due atti amministrativi concreti diversi dei quali era stata chiesta prima e ora si chiede la dichiarazione di illegittimità per violazione della legge in procedendo e in decernendo. Questi due atti di dimissione sono in realtà atti che in diversi tempi e circostanze con diverse modalità giuridiche sono stati posti (nel caso la prima dimissione fu dichiarata illegittima in decernendo «per circostanze che poterono diminuire l’imputabilità della […] disobbedienza»).
2. Sodali est ante oculos habere, non tantum bonum activitatum quae ab eodem promoveantur, sed etiam et praesertim bonum commune proprii instituti, quod disciplina tuetur.
2. Il sodale deve avere dinanzi agli occhi non solo il bene dell’attività che promuove, ma anche e soprattutto il bene comune del proprio istituto, che la disciplina protegge.
3. Mandatum vi oboedientiae religioso impositum ut se transferret, illegitimum haberi nequit ob abusum potestatis ob alium finem a Superioribus intentum; nam ipsum mandatum non requirit ex natura ipsius explanationem motivorum; tribunal utcumque de intentionibus haud iudicat, sed de factis, in specie de impugnatis actibus administrativis (in casu mandatum haud carebat gravibus sufficientibusque causis, uti sunt scandalum quod pertinax istius sodalis inoboedientia causat in alios religiosos eiusdem instituti; exsistentia magni debiti a religioso contracti et agniti, sed coram Superioribus non iustificati).
3. Il mandato di trasferirsi imposto al religioso in forza del voto di obbedienza non può essere considerato illegittimo per abuso di potere in quanto un altro sarebbe il fine inteso dai Superiori; infatti lo stesso mandato non richiede per sua natura la spiegazione dei motivi; il tribunale comunque non giudica delle intenzioni, ma dei fatti e in specie degli atti amministrativi impugnati (nel caso il mandato non mancava di gravi e sufficienti cause, come lo scandalo che la pertinace disobbedienza del sodale avrebbe causato negli altri religiosi dell’istituto e l’esistenza di un debito ingente contratto e riconosciuto dal religioso, ma non giustificato di fronte ai Superiori).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini